La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n . 25267 depositata il 20 settembre 2024, intervenendo in tema di utili extracontabili a seguito di accertamento, ha ribadito il principio secondo cui “nel riconoscere l’efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio intercorso tra l’Agenzia delle entrate e la società, con cui sia stata accertata la insussistenza di utili extracontabili della medesima, in quanto detto accertamento negativo rimuove il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal soci (Sez. 6-5, Ordinanza n. 40844 del 20/12/2021, in motivazione): l’accertamento nei confronti della società, infatti, costituisce l’antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili, ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti (Sez. 5, Ordinanza n. 1574 del 26/01/2021 – rv. 660244-01).”
La vicenda ha riguardato il socio di una società a responsabilità limitata, a ristretta base, a cui veniva notificato un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate gli aveva imputato la percezione di utili extra contabili non dichiarati, per la partecipazione, nella misura del 40 per cento, alla srl. Il contribuente impugnava l’atto impositivo. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso del contribuente. La sentenza di primo grado non veniva impugnata dal contribuente, per cui l’avviso divenne definitivo. Sulla base di tale accertamento definitivo, veniva iscritta al ruolo la somma pari a 2/3 delle maggiori imposte accertate, e quindi veniva notificata la relativa cartella di pagamento. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento mediante ricorso, deducendo che, nei confronti della srl, l’avviso di accertamento di maggiori utili extracontabili era stato parzialmente annullato dalla giudice tributario di primo grado, sicché su tale base chiedeva quantomeno la riduzione della somma dovuta. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile il ricorso. Per i giudici di primo grado la cartella poteva essere opposta solo per vizi propri, nella specie non denunciati. Il contribuente avverso la decisione dei giudici di prime cure proponeva appello, sostenendo che l’Agenzia delle entrate non poteva vantare pretese superiori a quelle effettivamente dovute e che si doveva attendere la decisione sull’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza che aveva parzialmente annullato l’accertamento nei confronti della società. I giudici tributari di secondo grado accolsero il ricorso del contribuente. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
Per gli Ermellini “se l’accertamento negativo dell’utile extracontabile della società esclude la presunzione di maggior utile per il socio, la sentenza che, come nel caso in esame, riduca l’utile extrabilancio dell’ente rispetto a quello accertato in via presuntiva dall’amministrazione finanziaria comporta la riduzione in pari misura percentuale del maggior reddito da partecipazione accertato nei confronti dei soci.“
I giudici di piazza Cavour ribadiscono che “Quando però intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte l’atto da cui dipende la pretesa fiscale nei confronti del contribuente, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata (Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 758).”
Pertanto per il Supremo consesso, confermando i principi enunciati, ha riaffermato che “L’iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell’art. 68 del Lgs. n. 546 del 1992 deve perciò ritenersi incisa da tali decisioni, e ciò indipendentemente dalla impugnazione del ruolo stesso o dall’intervenuto pagamento della somma iscritta a ruolo, in considerazione dell’effetto espansivo esterno della sentenza di riforma ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2 (“la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”).
In conseguenza della riforma, quindi, vengono meno gli effetti esecutivi della sentenza pur realizzati mediante un atto diverso, quale l’iscrizione a ruolo del tributo ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Sez. 5, 28/11/2018, n. 30775), con conseguente influenza anche sulla cartella di pagamento, in considerazione della modifica dell’obbligazione che ne è alla base (Sez. 5, Ordinanza n. 33425 del 30/11/2023, rv. 669593-02; Sez. 5, Sentenza n. 32187 del 10/12/2019, rv. 656029-01). “
Inoltre per le eccezioni rilevabili d’ufficio, i giuici di piazza Cavour, hanno precisato che “nonostante l’inammissibilità della memoria illustrativa depositata dalla resistente, è possibile rilevare d’ufficio – facendo ricorso a strumenti informatici e banche dati elettroniche (Sez. 2, Sentenza n. 29923 del 30/12/2020, rv. 660119-01) – il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, perché i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata impongono al giudice di rilevare d’ufficio, anche in sede di legittimità, tale giudicato, anche prescindendo da eventuali allegazioni in tal senso delle parti, purché risulti dall’esame dei rispettivi scritti difensivi, come nella specie, che esse abbiano avuto piena conoscenza della pendenza di altro giudizio (Sez. L, Sentenza n. 6102 del 17/03/2014, rv. 630607-01).”