Il Tribunale ordinario di Milano sezione lavoro con la sentenza n. 5304 del 21 giugno 2013 intervenendo in tema di contributi previdenziali ha affermato che per l’Inps la chiusura delle liti fiscali non vale ai fini della determinazione dei contributi previdenziali non pagati. Pertanto l’istituto previdenziale non può incassare nulla in quanto è illegittima la richiesta dell’Inps che pretende l’intero importo dei contributi accertati dall’agenzia delle Entrate, senza considerare che il contribuente ha definito la lite con il Fisco.
Per cui secondo i giudici del tribunale va dichiarata illegittima la richiesta dei contributi Inps «con tutte le conseguenze di legge, tenuto conto che non è stato richiesto un diverso accertamento dell’obbligo contributivo eventualmente sulla base dell’accordo intervenuto tra contribuente e fisco». Così il tribunale di Milano, oltre a dichiarare inesistente il credito, ha condannato l’Inps «a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500 oltre accessori».
Pertanto la chiusura delle liti è una chiusura che vale solo per il fisco e non per l’Inps, ma l’istituto previdenziale non può pretendere nulla, basando la propria richiesta solo sull’accertamento delle Entrate. È altresì ingiustificata la richiesta dei contributi per l’intero importo accertato, senza nemmeno riconsiderare «l’obbligo contributivo sulla base dell’accordo intervenuto tra contribuente e fisco». Al riguardo, si ricorda che, per la chiusura delle liti, di valore non superiore a 20mila euro, che si è completata il 2 aprile 2012, era dovuto un forfait di 150 euro se la lite non superava i 2mila euro. Se la lite superava i 2mila euro, ma non superava i 20mila euro, si doveva pagare: il 10% del valore della lite, in caso di soccombenza del Fisco nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa; il 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa; il 30% del valore della lite, nel caso in cui la lite pendeva nel primo grado di giudizio e non era stata ancora resa alcuna pronuncia giurisdizionale (articolo 39, Dl 98/2011).
Le controversie relative ai contributi e premi liquidati in base al maggior imponibile accertato erano comunque escluse dalla definizione delle liti in cui è parte l’agenzia delle Entrate (circolare 48/E del 2011, punto 4.9). Per questi contributi, le eventuali liti, instaurate nei confronti degli enti previdenziali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, non erano definibili. Al riguardo, si precisa che, com’è successo per la precedente chiusura delle liti, di cui all’articolo 16, della legge 289/2002, chiusa il 16 aprile 2004, di norma, l’istituto previdenziale non si è attivato. In questi casi, la chiusura della lite, fatta ai fini fiscali, diventa, per inerzia dell’Inps o per decadenza dei termini, chiusura definitiva anche ai fini previdenziali.
Nei casi in cui l’Inps si attiva, l’istituto chiede i contributi per l’intero importo accertato, senza considerare le percentuali pagate dai contribuenti al solo fine di chiudere la lite, con la conseguenza che, come disposto dal Tribunale di Milano, l’istituto non può incassare nulla, anche per la ragione che «non è stato richiesto un diverso accertamento dell’obbligo contributivo eventualmente sulla base dell’accordo intervenuto tra contribuente e fisco».
Al riguardo, fa ben sperare quanto precisato dalle Entrate, in una direttiva del 28 dicembre 2012, che fornisce istruzioni per gli uffici in materia di contributi Inps iscritti a ruolo, nel punto in cui si riserva di fornire indicazioni in merito alle residue quote eventualmente da iscrivere sulla scorta delle determinazioni dell’Inps nel frattempo interpellato dalla stessa agenzia delle Entrate. Le “determinazioni dell’Inps” sono urgenti e indispensabili, e possono servire anche per eliminare le liti instaurate sia per la definizione delle liti pendenti chiusa il 2 aprile 2012, sia per la precedente chiusura delle liti del 2002. A seguito della sentenza del Tribunale di Milano, che considera illegittima la richiesta dell’Inps, sarebbe anche utile un intervento in autotutela dell’Inps, per cancellare i debiti iscritti a ruolo.
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