Per i giudici di legittimità puntualizzano “che nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non vada dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci), ma vada disposta la riunione.”

Ma ciò è tuttavia possibile solo quando la situazione processuale sia caratterizzata da:

(1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi;

(2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;

(3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;

(4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. (v. Cass. n. 3830/2010; n. 17633/2014).

Per cui nelle ipotesi in cui non ricorrano le predette condizioni non si determina la possibilità di riunire le cause: il difetto del “simultaneus processus” allora si configura e la sentenza è nulla.