La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11824 del 12 maggio 2017 intervenendo in tema accertamenti per società di persone e/o associazioni e dei soci delle stesse ha affermato che tale circostanza comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società e i soci, i quali devono essere tutti parte nello stesso processo.
La vicenda ha riguardato una società in nome collettivo, esercente attività di autoscuola, a cui veniva notificato un avviso di accertamento che la stessa impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici respingevano le doglianze del ricorrente. Avverso la decisione dei giudici di prime cure la società proponeva ricorso alla Commissione Tributarie Regionale che confermava la sentenza impugnata.
La società proponeva, avverso la sentenza della CTR, ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono il ricorso della società evidenziando la necessità di applicazione delle regole del litisconsorzio necessario previsto dall’articolo 14 del D.Lgs 546/92. Per cui la mancata applicazione comporta che la sentenza che non rispetti queste regole sia affetta da nullità rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, come da giurisprudenza consolidata (Sez. Un. n. 14815 del 04/06/2008; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; Cass. n. 23096 del 14/12/2012).
Per i giudici di legittimità puntualizzano “che nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non vada dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci), ma vada disposta la riunione.”
Ma ciò è tuttavia possibile solo quando la situazione processuale sia caratterizzata da:
(1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi;
(2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;
(3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;
(4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. (v. Cass. n. 3830/2010; n. 17633/2014).
Per cui nelle ipotesi in cui non ricorrano le predette condizioni non si determina la possibilità di riunire le cause: il difetto del “simultaneus processus” allora si configura e la sentenza è nulla.