Pertanto si sono ritenute fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che:

  • il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi dell’articolo 29 D.Lgs. 546/1992);
  • il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui agli articoli 101 c.p.c. e 111, comma 2, Costituzione, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.