La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22438 del 4 novembre 2016 è stata chiamata a giudicare in tema di litisconsorzio necessario, nel fare ciò ha ribadito il principio dell’esistenza di un litisconsorzio necessario fra soci e società di persone nel caso di impugnazione dell’accertamento unitario conformemente all’articolo 14 del D.Lgs. 546/92 che al primo comma prevede infatti che: “Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”.
Gli Ermellini hanno ritenuto di non doversi discostare, dal principio consolidato, da quanto più volte affermato, anche con le sentenze delle SS.UU. sent. n. 14815/2008 e 14816/2008, che in ragione della natura unitaria della rettifica reddituale disposta nei confronti delle società di persone, che i soci in base al principio di trasparenza proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di ciascuno, siano litisconsorti necessari ed originari della società, con la conseguenza che nel caso di impugnazione dell’avviso di accertamento da parte di questa o da parte di uno solo di essi – salvo ben inteso in tale ultima ipotesi che le ragioni di opposizione non abbiano carattere personale – il giudizio deve svolgersi nel contraddittorio di tutti gli interessati, in difetto del che la sentenza risulta affetta da nullità per la nullità che affetta l’intero procedimento. Per cui, il principio in commento, comporta che tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.
Pertanto si sono ritenute fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che:
- il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi dell’articolo 29 D.Lgs. 546/1992);
- il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui agli articoli 101 c.p.c. e 111, comma 2, Costituzione, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.
I giudici del palazzaccio hanno, inoltre, chiarito che l’operatività della regola del litisconsorzio necessario non è esclusa dalla circostanza che l’atto impugnato abbia ad oggetto oltre ad un debito Irap anche un debito Iva. In quanto anche se l’accertamento di un maggior imponibile Iva a carico di una società di persone non determina, in caso di impugnazione, un litisconsorzio necessario nei confronti dei soci, attesa l’assenza – in mancanza di un meccanismo analogo a quello previsto dall’articolo 40, comma 2, D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 5 del D.P.R. 917/1986 – di un accertamento unitario e di una conseguente automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci, ove l’Agenzia delle Entrate abbia proceduto con un unico atto ad accertamenti di imposte dirette e Irap a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae alvincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni, con l’ovvia necessaria conseguenza che il giudizio che a ciò non si sia attenuto è affetto da una nullità originaria e deve perciò essere rinviato al giudice di primo grado.