La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6019 del 9 marzo 2017 intervenendo in tema di recupero di un credito professionale ha statuito che è in facoltà del creditore agire con più pignoramenti nello stesso momento, in forza del medesimo titolo esecutivo. Pertanto alla luce di quanto stabilito dai giudici di legittimità il creditore che abbia ottenuto una sentenza di condanna nei confronti di una persona ed attivato un pignoramento mobiliare o immobiliare, potrebbe contemporaneamente aggredire anche il conto corrente del debitore, lo stipendio, la pensione. Pertanto è lecito il cumulo delle procedure esecutive.
Gli Ermellini hanno confermato quanto statuito con la sentenza n. 23847/2008 chiarendo che il creditore potrebbe attivare, nello stesso tempo, l’aggressione di diversi beni del medesimo debitore in forza di un unico titolo esecutivo procedendo a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, non dovendo aspettare che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si esaurisca.
Qualora venga avviato il contemporaneo pignoramento di più beni immobili quando invece il credito ben potrebbe essere soddisfatto con una sola procedura esecutiva, è facoltà del debitore opporsi, come chiarito dalla sentenza n. 26204/1995, e chiedere la riduzione del pignoramento.
[1] Cass. sent. n. 23847/2008: «Il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. In tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall’art. 39 c.p.c. – la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la causa petendi ed il petitum, incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice – ed alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione ex art. 493 c.p.c., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell’esecuzione, applicando l’art. 92 c.p.c., può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente per reiterarlo ed il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento».
[2] Cass. sent. n. 26204/1995: «L’istanza con cui il debitore esecutato, senza contestare il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata nè dedurre vizi formali della procedura, lamenti che il creditore abbia proceduto (nella specie sulla base di un titolo esecutivo fino ad allora non azionato, di cui peraltro era dedotta la connessione con titolo già fatto valere) al pignoramento di un ulteriore bene immobile, quando invece il credito avrebbe dovuto ritenersi sufficientemente garantito da un precedente pignoramento immobiliare, integrando una richiesta di limitare i beni sottoposti a pignoramento va inquadrata tra quelle misure speciali che sono previste dagli art. 483, 496, 504 e 508 c.p.c., nonché dall’art. 2911 c.c., per evitare eccessi nell’uso del procedimento di espropriazione forzata, e appartengono alla competenza del giudice dell’esecuzione. Il provvedimento, negativo o positivo, al riguardo emanato dal giudice dell’esecuzione, in quanto atto esecutivo, è impugnabile con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. con riferimento sia ad irregolarità formali che alla sua inopportunità. Più specificamente l’istanza suindicata va ricondotta non alla previsione di cui all’art. 483 c.p.c., volta a disciplinare il cumulo di “diversi” mezzi di espropriazione (come, per esempio, il cumulo dell’espropriazione mobiliare con quella immobiliare), ma alla previsione di cui all’art. 496, la quale sotto la rubrica “riduzione del pignoramento” disciplina la limitazione dell’espropriazione nell’ambito di uno stesso mezzo di espropriazione, senza che rilevi la circostanza che i beni siano colpiti con un solo atto di pignoramento o con più successivi pignoramenti».
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