scudo fiscale inefficace per i reati tributari, cassazione sentenza n. 25931 del 2013, I giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25931 del 13 giugno 2013, hanno confermato la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti comminata dai giudici di merito, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo n. 74/2000, nei confronti di un contribuente.

Quest’ultimo si era opposto al provvedimento di condanna asserendo che, essendosi avvalso dello scudo fiscale previsto dall’articolo 13-bis della Legge 102/2009, non poteva essere riconosciuto come penalmente responsabile della condotta addebitatagli. Doglianza, quest’ultima, ritenuta priva di pregio dai giudici di legittimità.

Con la stessa – precisa infatti la Corte – vengono dedotti motivi di merito sull’integrazione della contestata ipotesi di reato, “del tutto incompatibili con la richiesta di applicazione della pena da parte del contribuente ritualmente e consapevolmente proposta”.

Nel caso di specie il Gip  con sentenza del 3/5/2012, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a carico di E. B., imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen., 2, d.Lvo 74/2000, perché, al fine di evadere le imposte si era avvalso di fatture per operazioni inesistenti, in relazione agli anni 2006, 2007, 2008, la pena di euro 9.000,00 di multa.

La difesa dell’imputato propone ricorso per cassazione per  inosservanza di norma giuridiche delle quali si deve tener conto nella applicazione della legge penale, nonché mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen. in relazione all’art. 13 bis, L. 102/2009.

Gli Ermellini ritengono inammissibile  il ricorso in particolare tenendo conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il B. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art. 616 cod.proc.pen.