La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 22161 depositata il 6 agosto 2024, intervenendo in tema stress correlato e di obbligo del datore di lavoro per forzata inattività e isolamento lavorativo, ha affermato il principio secondo cui “… riguardo ai rischi collegati allo stress lavoro-correlato che il datore di lavoro è tenuto a prevenire, che il suddetto art. 2087 cod. civ. è generale fonte di un obbligo in base al quale è compito del datore di lavoro la valutazione di “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004…”. Accordo sottoscritto dalle parti sociali a livello comunitario sullo “stress da lavoro”, definito come uno “stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali” che, in caso di “esposizione prolungata”, può “causare problemi di salute” (par. 3) e che, pertanto, investe la “responsabilità dei datori di lavoro… obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori” (par. 5) – v. ex plurimis Cass. 15 novembre 2022, n. 33639 …”

La vicenda ha riguardato un dipendente della pubblica amministrazione, il quale a seguito della inattività impostagli dal Comune in qualità di datore di lavoro si era ammalato. La privazione delle mansioni, gli aveva causato un “disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti”, con un conseguente danno biologico temporaneo. Il dipendente citava in giudizio il datore di lavoro per sentirlo condannare al risarcimento del danno per la forzata inattività. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, rilevata dagli esiti istruttori la privazione delle mansioni lamentata e ritenuto che tale condizione avesse determinato, come accertato dalla c.t.u. medico-legale, un “disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti” condannava il Comune al pagamento del risarcimento del danno. Avverso la decisione di primo grado, il Comune proponeva appello. La Corte territoriale rigettava la domanda risarcitoria originariamente proposta. Avverso la decisione di appello il lavoratore proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

I giudici di legittimità accoglievano il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo.

Gli Ermellini in ordine alla decisione dei giudici di appello, che hanno disatteso la C.T.U., hanno evidenziato che “… il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta c.t.u. percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all’assunta decisione (cfr. Cass. 3 marzo 2011, n. 5148), specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni dell’ausiliare (cfr. Cass. 26 agosto 2013, n. 19572; Cass. 7 agosto 2014, n. 17747; e, da ultimo, Cass. 11 gennaio 2021, n. 200).

Orbene, nell’impugnata sentenza la Corte di merito non ha fatto buon governo del suindicato principio. In particolare, a fronte dell’affermazione del consulente tecnico d’ufficio secondo cui la riscontrata condizione di disturbo dell’adattamento, documentata dall’aprile 2010, “è compatibile, sul piano eziopatogenetico, con una situazione di protratta conflittualità nell’ambiente di lavoro iniziata nell’aprile del 2010”, non è dato rinvenire alcuna esplicitazione riguardo al diverso criterio logico che nel caso ha presieduto alla formazione del proprio convincimento né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr., Cass. 14 febbraio 2020, n. 3819). …” 

Il Supremo consesso ha ricordato che sul punto “… (Cass. 9 novembre 2022, n. 33080), rileva l’apporto eziologico anche della dose cd. correlata ovvero del permanere della esposizione ai fattori di rischio (dunque della condotta inadempiente ex art. 2087 cod. civ.) successiva all’eziopatogenesi della malattia.

È stato, in particolare, precisato che questo approccio coglie meglio il complesso fenomeno causale, dando rilevanza anche alle condotte inadempienti rispetto agli obblighi di sicurezza di cui agli artt. 2087 cod. civ. successive alla genesi della patologia delle quali va verificata l’incidenza eziologica come fattore di aggravamento o accelerazione. …”