La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21977 depositata il 12 ottobre 2020 intervenendo in tema di obbligo di motivazione degli atti tributari ha riaffermato che “in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi”
La vicenda ha riguardato un contribuente, socio al 50% di una società in nome collettivo, a cui veniva notificato un avviso di accertamento motivato per relationem a quello precedentemente emesso nei confronti della società. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accoglievano le doglianze del ricorrente. Avverso la decisione della CTP l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accoglievano il ricorso dell’Ufficio, ritenendo che l’avviso di accertamento fosse compiutamente motivato per relationem a quello precedentemente emesso nei confronti della società, anche se notificato alla società successivamente rispetto alla notifica dell’avviso di accertamento al socio, con conseguente dichiarazione della sua legittimità. Il contribuente avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo che la sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto che l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio fosse sufficientemente motivato con l’indicazione dell’atto presupposto emesso nei confronti della società, trattandosi di una indicazione sufficiente a far sì che l’atto presupposto potesse essere preso in considerazione dai soci di una società di persone, i quali, ex art. 2261 c.c. hanno il potere-dovere, anche in relazione agli oneri di diligenza di cui all’art. 1176 c.c., di consultare i documenti relativi alla società di cui fanno parte.
Per cui l’avviso emesso nei confronti della società, anche se notificato a quest’ultima successivamente rispetto alla notifica dell’avviso di accertamento alla socia, è stato emesso comunque prima, con conseguente possibilità di essere comunque essere preso in considerazione dai soci usando una normale diligenza.
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