AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 05 luglio 2021, n. 456
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Locazione, assistenza tecnica e manutenzione di macchinari e tecnologie per il movimento terra nel settore aeroportuale effettuate nei confronti delle società di gestione degli aeroporti e/o di handling. – Trattamento ai fini IVA
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.r.l. (di seguito, “Istante”, “Società”) riferisce di avere come attività prevalente l’acquisto, la vendita, l’importazione e l’esportazione di prodotti e articoli nei settori delle forniture aeroportuali (Codice Ateco 46.69.99 – “commercio all’ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l’industria, il commercio e la navigazione”).
In particolare, la Società afferma di essere importatrice unica per l’Italia delle principali aziende a livello mondiale di “mezzi per la movimentazione di rampa (piattaforme di carico e scarico), autobus per il trasporto passeggeri nel settore aeroportuale (autobus interpista) e più in generale accessori e prodotti per il servizio aeroportuale (barre di trazione, gruppi elettrogeni, ponti e pontili mobili da imbarco, etc.)”.
Nell’ultimo periodo, la Società ha iniziato a fornire i citati mezzi/macchinari con la formula del noleggio/locazione non finanziaria, a breve/medio/lungo termine, senza modificare la propria natura commerciale e non cambiando il proprio oggetto sociale.
L’Istante fa presente, altresì, di non sapere se tali mezzi siano impiegati per rendere servizi ad aeromobili che viaggiano su tratte nazionali e/o internazionali e/o per trasporto merci e/o passeggeri e che, in ogni caso, la fornitura avverrà sempre in un’area aeroportuale ben delimitata.
La Società, inoltre, afferma di fornire “il servizio di assistenza tecnica, ordinaria e straordinaria, di manutenzione periodica e programmata, comprensiva della fornitura delle relative parti di ricambio originali dei costruttori, sulle macchine e gli impianti venduti”. Tali interventi – evidenzia l’Istante – sono eseguiti esclusivamente all’interno delle aree aeroportuali, attraverso proprie officine mobili, per garantire la rapidità dell’intervento.
Ciò premesso, l’Istante chiede di conoscere il trattamento tributario, ai fini IVA, delle seguenti operazioni:
“1) fornitura di servizi di locazione a breve/medio/lungo termine;
2) fornitura di servizi di assistenza tecnica e manutenzione;
di autobus interpista, di piattaforme di carico e scarico e, più in generale, macchinari e tecnologie per il movimento terra nel settore aeroportuale, effettuate nei confronti delle società, residenti nel territorio dello Stato italiano, di gestione degli aeroporti e/o di handling”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo la Società, i servizi di noleggio/locazione non finanziaria, a breve/medio/lungo termine, di autobus interpista, piattaforme di carico e scarico e, più in generale, macchinari e tecnologie per il movimento terra costituiscono operazioni non imponibili, agli effetti dell’IVA, ai sensi dell’articolo 8-bis, primo comma, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, “Decreto IVA”), in quanto trattasi di servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni degli aeromobili e del loro carico. A supporto della propria tesi la Società richiama l’articolo 148, lettera d) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (di seguito, “Direttiva IVA”) e la sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-33/16, del 4 maggio 2017.
L’Istante ritiene, inoltre, che i servizi di assistenza tecnica e manutenzione, effettuati all’interno delle aree aeroportuali, su autobus interpista, piattaforme di carico e scarico e, più in generale, macchinari e tecnologie per il movimento terra siano operazioni non imponibili, ai fini IVA, ai sensi dell’articolo 9, primo comma, n. 6, del Decreto IVA, conformemente con i principi enunciati con la Risoluzione n. 176/E del 23 novembre 2000.
La Società è altresì dell’avviso che le operazioni dalla stessa fatturate in regime di non imponibilità IVA, ai sensi dell’articolo 8-bis, primo comma, lettera e-bis) e dell’articolo 9, n. 6), del Decreto IVA, concorrano alla formazione del plafond per l’acquisizione dello status di esportatore abituale.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il presente parere è reso in base agli elementi rappresentati dalla Società, qui assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione, con riferimento ai quali resta impregiudicato ogni potere di controllo e sindacato da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Ai fini della soluzione dei quesiti posti occorre richiamare l’articolo 9, primo comma, n. 6), del Decreto IVA ai sensi del quale sono non imponibili “i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”.
A ogni buon fine si ricorda che tale norma è stata interpretata dall’articolo 3, comma 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, secondo cui nell’agevolazione sono da comprendere anche i servizi relativi al “rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi, altresì, purché resi nell’ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al numero 5) dello stesso articolo, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni”.
Dal riportato quadro normativo emerge, dunque, che ai fini della non imponibilità IVA è richiesto, da un lato, che le prestazioni di servizi siano rese in un determinato luogo (porto, aeroporto ecc.) e, dall’altro, che le stesse siano direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ovvero all’attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso (cfr. risoluzioni n. 176/E del 23 novembre 2000, e n. 253/E del 14 settembre 2007).
In tal senso, i servizi in esame devono presentarsi come interventi strutturali da realizzarsi su impianti già esistenti e direttamente funzionali ad assicurarne e garantirne il funzionamento, la manutenzione, il rifacimento, il completamento, l’ammodernamento, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riqualificazione.
Ciò opportunamente premesso, nella fattispecie oggetto del presente interpello occorre stabilire se le operazioni descritte dalla Società soddisfino i requisiti richiesti per beneficiare del richiamato regime di non imponibilità ai fini IVA.
Dagli elementi desumibili dall’istanza di interpello emerge che i servizi resi dall’Istante hanno ad oggetto il noleggio/locazione non finanziaria, a breve/medio/lungo termine, dei “mezzi per la movimentazione di rampa (piattaforme di carico e scarico), autobus per il trasporto passeggeri nel settore aeroportuale (autobus interpista) e più in generale accessori e prodotti per il servizio aeroportuale (barre di trazione, gruppi elettrogeni, ponti e pontili mobili da imbarco, etc.)”.
Tali prestazioni di servizi – a parere della scrivente – sembrano riconducibili nell’ambito della disposizione di cui al citato articolo 9, primo comma, n. 6), del Decreto IVA, trattandosi di operazioni svolte all’interno di un’area aeroportuale ben determinata, direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ovvero all’attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso.
Queste prestazioni di servizi pertanto (i.e. servizi di locazione a breve/medio/lungo termine, assistenza tecnica e manutenzione relativi ai beni sopra descritti) devono considerarsi non imponibili ai fini IVA per l’articolo 9, primo comma, n. 6), del Decreto IVA.
Tale soluzione è conforme con l’indirizzo interpretativo fornito con la Risposta n. 95 del 2020, secondo cui sono servizi non imponibili, agli effetti dell’IVA, “(…) il noleggio e manutenzione dei mezzi di sollevamento, di mezzi per le movimentazioni di magazzino e di trasferimento interno delle merci e delle unità di carico, nonché di ogni altro mezzo necessario allo svolgimento delle attività autoportuali (spazzaneve, autocarri, spazzatrice)”.
Resta fermo che il trattamento di non imponibilità si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi rispondenti ai requisiti posti dall’anzidetta previsione e non anche alle cessioni di beni. Nel caso di specie, in particolare, il trattamento di non imponibilità ad IVA non può trovare applicazione con riferimento alla mera fornitura delle parti di ricambio (cfr. Risoluzione 23 luglio 2002, n. 247/E; Risposta n. 109 del 2020).
Da ultimo, si evidenzia che per l’articolo 9, comma 2, del Decreto IVA, “le disposizioni del secondo e terzo comma dell’articolo 8, si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa”.
Tale previsione comporta, in sostanza, che i soggetti che effettuano servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali possono acquistare beni (ad eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili) e servizi senza applicazione dell’imposta, utilizzando il plafond di cui all’articolo 8 del Decreto IVA, sempre che tali acquisti siano effettuati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa.
Nel caso di specie, al ricorrere delle condizioni sopra indicate, le operazioni di cui trattasi devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del calcolo del plafond (cfr. Risposta n. 304 del 2020).
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