La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 2383 depositata il 21 gennaio 2025, intervenendo in tema utilizzabilità di prove il cui sequestro non viene convalidato, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “l’omessa convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria non comporta l’inutilizzabilità a fini probatori della cosa sequestrata, nonostante la mancata convalida del sequestro, avendo detta convalida la funzione di legittimare la sottrazione del bene sottoposto a sequestro alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità, e non già di consentire l’utilizzazione processuale del bene in parola a fini probatori (Sez. 4, n. 14854 del 27/02/2003, Ghezzi, Rv. 224391 – 01; Sez. 6, n. 4328 del 02/03/1999, Abate, Rv. 213659 – 01; Sez. 3, n. 3625 del 21/12/1998, dep. 1999, Rv. 212522 – 01; Sez. 3, n. 1030 del 05/12/1997, dep. 1998, Sarnelli, Rv. 209506 – 01; Sez. 1, n. 1708 del 10/01/1995, Colazzo, Rv. 200974 – 01; Sez. 6, n. 21744 del 14/04/2021, Bonaccorso, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 32390 del 14/12/2016, dep. 2017, Salinitro, non mass. sul punto; Sez. 7, n. 46470 del 04710/2016, Moussaoiu, non mass.; Sez. 4, n. 44126 del 10/07/2014, Giuliana, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 18438 del 28/04/2006, Proietti, non mass. sul punto).
(…) A maggior ragione, tale principio si applica nel processo ad quem nel quale il giudice non può sindacare la decisione del pubblico ministero del procedimento a quo di ritenere non necessaria la convalida del sequestro della documentazione reperita ed acquisita in base al decreto di perquisizione locale, dovendo tale giudice limitarsi a valutare la ammissibilità, rilevanza e utilizzabilità della prova documentale ai sensi degli artt. 187 e 191 proc. pen.
(…) Al riguardo va ricordato che l’inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sé, sufficiente a rendere quest’ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo comma dell’art. 191 proc. pen.. Ed invero, quest’ultima norma, se ha previsto l’inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non ha, per questo, eliminato lo strumento della nullità, in quanto le categorie della nullità e dell’inutilizzabilità, pur operando nell’area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi presupposti, la prima attenendo sempre e soltanto all’inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova – vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma questo non rispetta in alcuni dei suoi peculiari presupposti – la seconda presupponendo, invece, la presenza di una prova “vietata” per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644 – 01).”