Maggior compenso dovuto quando erogato con continuità dall'azienda - Cassazione sentenza n. 20085 del 2013La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20085 del 02 settembre 2013 interviene in tema di elementi retributivi affermando che il trattamento più favorevole verso i dipendenti che abbia il carattere della stabilità e continuità diventa uso aziendale e non può essere più negato.

Con il principio di cui sopra stabilito dalla Corte Suprema con la sentenza in esame rigettando il ricorso di una società e dichiarando illegittimo il tentativo di recupero della differenza delle somme erogate a titolo di scatti di anzianità da parte della stessa.

Gli Ermellini, richiamando un proprio precedente (sentenza n. 8342/2010) ricordano che “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell’uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali – tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d’azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un’uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un’azienda – agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”.

In conclusione i giudici di legittimità  affermano che “Ne consegue che ove la modifica “in melius” del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell’uso aziendale, ad essa non si applica né l’art. 1340 cod. civ. – che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l’uso o di escluderlo – né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti – con esclusione, quindi, di un’indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati – né, comunque, l’art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica “in peius” del trattamento in tal modo attribuito.”