Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11402/2016 ha precisato che anche le email possono avere pieno valore probatorio, senza a nulla rilevare il fatto che esse siano prive di sottoscrizione qualificata. Infatti, i giudici di merito, hanno rammentato che il regolamento EIDAS dell’Unione Europea, numero 910 del 2014, all’articolo 46 precisa a chiare lettere che il solo motivo della semplice firma elettronica di un documento non è circostanza sufficiente a privare lo stesso dei suoi effetti giuridici e della sua ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali.
La sentenza in commento ripercorre quanto già affermato anche dal Tribunale, Termini Imerese, ordinanza 22/02/2015. Il caso di specie è rappresentato dall’effettiva valenza probatoria di un documento informatico inviato tramite posta elettronica “semplice” ovvero non certificata.
La vicenda ha riguardato un imprenditore che per ottenere il pagamento di alcune fatture aveva ottenuto il decreto ingiuntivo. Il debitore impugnava l’atto per carenza di sottoscrizione. Il Tribunale riteneva tale argomento non fondato.
I giudici, in particolare, hanno argomentato tale posizione ricordando, innanzitutto, quanto prescritto dall’articolo 21 del codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, secondo il quale se al documento informatico è apposta una firma elettronica, esso soddisfa il requisito della forma scritta e può essere liberamente valutato in giudizio sul piano probatorio alla luce delle sue caratteristiche oggettive di qualità, di sicurezza, di integrità e di immodificabilità.
Inoltre per il Tribunale non può non considerarsi che nel regolamento EIDAS è contenuto anche un principio di non discriminazione tra firma elettronica e firma materiale e che alla prima “non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate” (art. 25).
Il documento informatico e le firme elettroniche trovano la loro disciplina fondamentale nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), approvato con il d.lgs. n. 82/2005, che ha raccolto in un testo organico tutte le norme emanate per favorire la diffusione delle nuove tecnologie e l’ammodernamento delle strutture pubbliche (artt. 20 e ss.).
A tutto ciò si aggiunge che, ai sensi delle previsioni dell’articolo 3 del predetto regolamento, se l’e-mail è inviata da un indirizzo che può essere riferito ad una certa società, quest’ultimo deve essere considerato come una firma elettronica.
E se è vero che chiunque può modificare i caratteri che compongono un’e-mail, è anche vero che nel caso di specie non era stato né ipotizzato né tanto meno provato che ciò fosse avvenuto.
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