La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11488 depositata il 3 maggio 2023, intervenendo in tema concause eziologicamente concorrenti relative a malattie professionali ha riaffermato che “… in base all’art. 41 del codice penale va data rilevanza a qualsiasi concausa che abbia contribuito alla produzione dell’effetto lesivo, quand’anche la sua incidenza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota”.
 
La vicenda ha riguardato una donna alla quale era stata negata la rendita a seguito della morte del coniuge per silicosi polmonare. I giudici sottolineano che va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito all’evento lesivo, anche se la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera diretta e remota.
 
La richiedente proponeva avverso la decisione della Corte di Appello ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, violazione e falsa applicazione dell’art.145 d.P.R. n.1124/65, per avere la Corte negato il nesso causale, nonostante esso risultasse dagli elementi istruttori acquisiti in giudizio, atteso che il consulente tecnico non aveva escluso una incidenza della silicosi nella verificazione dell’evento.
 
Gli Ermellini nell’accogliere il ricorso, sul presupposto che la Corte d’Appello, basandosi sulla consulenza, aveva negato il nesso causale ed escluso che la silicosi potesse valere come causa o concausa determinante o preponderante rispetto alle altre cause dell’evento mortale, hanno precisato e ribadito che “… concause eziologicamente concorrenti ma non preponderanti e con modesta incidenza causale, possono avere rilevanza ai fini dell’affermazione del giudizio di causalità. Tale assunto è in contrasto con il D.P.R. n. 1124-65, art. 145, che pone il requisito del nesso causale tra silicosi e morte dell’assicurato. Ora, le regole che governano il nesso causale in tema di malattie professionali si trovano negli artt. 40 e 41 c.p.c. (Cass.27952/18, Cass.6105/15), norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124-65, art. 145. In base all’art. 41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell’evento lesivo, quand’anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass.27952/18, Cass.6105/15). Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l’intervento di fattori estranei all’attività lavorativa di per sè assorbenti (v. ancora Cass.27952/18). …”