La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 41831 depositata il 10 ottobre 2013 intervenendo in tema di sicurezza sul lavoro ha statuito che non sussiste responsabilità oggettiva a carico del presidente del Consiglio di amministrazione di una grande società per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Neppure quando ci sono dubbi sull’operatività della delega conferita a un’altra figura.
La vicenda ha riguardato un lavoratore che aveva subito un infortunio sul lavoro e che aveva proposto domanda per il risarcimento del danno subito, mentre i responsabili della sicuerzza venivano sottoposti a procedimento penale. Gli imputati venivano assolti con la formula “perchè il fatto non sussiste”. Avverso la decisione del giudice di prime cure la persona offessa costituitasi parte civile proponeva gravame inanzi alla Corte di Appello. I giudici della Corte territoriale pur riconoscendo non responsabili penalmente gli imputati, venivano condannati al risarcimento del danno subito dal lavoratore per l’infortunio occorsogli.
Avverso la sentenza del giudice di merito veniva proposto, da parte di tutti gli imputati, ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della decisione di merito.
La Corte accoglie il ricorso, limitatamente alla posizione del presidente del consiglio di amministrazione, di una grande società che in primo grado era stato condannato sia pure solo sul piano civile.
Gli Ermellini ha chiarito che, nel caso di impresa di dimensioni rilevanti e con attività in diversi luoghi, al titolare della posizione di garanzia in materia di tutela della sicurezza del luogo di lavoro è permesso trasferire con atto scritto di delega, che deve però essere in possesso dei requisiti della certezza e della non equivocità, obblighi e compiti ad un altro soggetto in possesso delle competenze tecniche, ma anche dotato dei necessari margini di autonomia che rendano capace di interventi.
Nel caso di specie si era verificata la predetta circostanza. Il presidente del consiglio di amministrazione aveva provveduto ad assegnare un’ampia delega a un altro soggetto e cioè a un altro componente del consiglio di amministrazione. Inoltre, il medesimo presidente non si era sottratto ai doveri di controllo sull’operato del consigliere.
La decisione della Corte d’appello, che aveva sottolineato la sproporzione della delega rispetto alle norme che doveva garantire, aveva poi tentato di mettere in luce come la delega sia pure esistente fosse stata però in realtà non operativa e quindi avrebbe fatto tornare d’attualità un’attribuzione di responsabilità in capo al presidente del cda.
Per la Cassazione però è più convincente il ragionamento della difesa del manager che proprio dall’asserita (e non verificata alla luce delle eventuali colpe da attribuire al presidente) non operatività della delega faceva discendere una forma di responsabilità «oggettiva», non prevista però in forma esplicita dalla legge, a carico del rappresentante legale della società, soprattutto tenendo presente le dimensioni della società stessa e le sue dinamiche decisionali.
Per questo la pronuncia rinvia alla Corte d’appello per un nuovo esame che dovrà tenere conto dell’effettività o meno della delega in materia di responsabilità per la violazione della disciplina antinfortunistica.
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