Cassazione sentenza n. 7710 del 27 marzo 2013
La Cassazione si è pronunciata sulla vicenda di un contribuente il quale ritornando a casa rinveniva con dispiacere l’avviso lasciatogli dall’ufficiale giudiziario. Pertanto al contribuente non veniva effettuata la consegna della cartella di pagamento, poichè l’ufficiale giudiziario non avendo rinvenuto il contribuente non seguiva la procedura prevista dalla normativa.
La Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 7710 del 27 marzo 2013 sulla vicenda di un contribuente che rinveniva un avviso lasciato dall’ufficiale giudiziario, che era propedeutico ad una cartella di pagamento. Ma l’extrema ratio scelta dall’ufficiale giudiziario deve essere motivata, in maniera dettagliata, nella relata di notifica, attestando non solo l’assenza del destinatario, ma anche di familiari, persone addette alla casa, vicini e portiere.
Senza tale passaggio, chiariscono i giudici della Cassazione, la validità della notifica è da mettere seriamente in discussione.
Così viene accolta l’opposizione mossa da un contribuente, opposizione che, invece, era stata ritenuta non fondata dai giudici tributari.
Decisivo è il richiamo alla norma, laddove viene precisato che “l’impossibilità di eseguire la notificazione nei luoghi e secondo le modalità” previste – ossia “a mani proprie del destinatario” oppure tramite “persone idonee a garantire la trasmissione dell’atto” – ha da risultare “dalla relata dell’organo notificante”.
Proprio questo elemento non è stato attentamente valutato dai giudici della Commissione tributaria regionale, i quali lo hanno praticamente considerato implicito alla luce dell’azione compiuta dall’ufficiale giudiziario.
Lacuna clamorosa ed evidente, secondo i giudici della Cassazione, che, quindi, accogliendo il ricorso del contribuente, rimettono in discussione la validità della notifica e riaffidano la questione alle valutazioni e agli approfondimenti dei giudici tributari.
Inoltre gli Ermellini bacchettano anche i giudici della Commissione Tributaria Regionale della Campania poichè “la sentenza va, in conclusione, cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania per l’espletamento dell’indagine omessa che, attenendo al merito, perché relativa alla notifica di un atto extraprocessuale, non può essere effettuata in questa sede, oltre che per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.”
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