AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 febbraio 2020, n. 39
Mancata applicazione dell’art.19 L 74/1987 all’atto di rinuncia all’assegnazione della casa coniugale e agli adempimenti di cancellazione della trascrizione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Caia espone che con verbale di separazione del 21 marzo 2003, otteneva l’assegnazione in godimento di un appartamento di proprietà del coniuge, sito a Milano, dove era andata a vivere con le figlie dopo la separazione.
In data 26 maggio 2006 l’istante provvedeva alla trascrizione di tale clausola del verbale di separazione.
Con successiva sentenza di divorzio del 28 febbraio 2007 veniva posto l’obbligo,a carico dell’istante, di rinuncia all’assegnazione della casa e alla cancellazione della trascrizione nel momento in cui avesse lasciato l’appartamento.
In data 1° luglio 2012 l’istante lasciava l’appartamento per trasferirsi in una casa in affitto con il nuovo coniuge e le figlie.
Nell’autunno del 2019, Caia decideva di ottemperare all’obbligo previsto dalla sentenza di divorzio predisponendo un atto unilaterale di rinuncia all’assegnazione dell’appartamento e i conseguenti adempimenti di registrazione e di annotamento di cancellazione della trascrizione eseguita il 26 maggio 2006.
Caia chiede di sapere se l’atto di rinuncia e i conseguenti adempimenti di registrazione e di annotamento di cancellazione della trascrizione eseguita il 26 maggio 2006 possano beneficiare della esenzione da imposte di bollo, registro, ed altra tassa, come previsto dall’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Caia ritiene che l’atto unilaterale di rinuncia all’assegnazione in godimento dell’appartamento, di proprietà dell’ex coniuge, e i conseguenti adempimenti di registrazione e di annotazione della cancellazione della trascrizione eseguita il 26 maggio 2006, in quanto disposti per ottemperare agli obblighi previsti dalla sentenza di divorzio, possano beneficiare della esenzione da imposte di bollo, registro, ed altra tassa, come previsto dall’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi o cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
L’articolo 19 è una norma speciale agevolativa di natura oggettiva che investe le convenzioni patrimoniali che hanno origine unicamente nella separazione e nel divorzio, operando esclusivamente in relazione alle attribuzioni patrimoniali funzionalmente connesse alla risoluzione della crisi della famiglia, che rappresenta il loro elemento qualificante.
L’esenzione di cui all’articolo 19 ha la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale. Nel raffronto tra gli interessi in gioco il legislatore sacrifica le entrate erariali a favore dei diritti fondamentali della persona.
Come chiarito dalla circolare n. 27/E del 2012, l’esenzione recata dall’articolo 19 deve ritenersi applicabile agli accordi patrimoniali non soltanto riferibili ai coniugi ma anche ai figli, a condizione che il testo dell’accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l’accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della composizione della crisi coniugale.
La risoluzione n. 372/E del 14 dicembre 2007 ha precisato, inoltre, che l’agevolazione in oggetto opera limitatamente a quegli atti ed accordi naturalmente correlati al procedimento di separazione o di scioglimento del matrimonio, ma non anche con riferimento agli atti ed accordi raggiunti solo in occasione dei procedimenti stessi e che avrebbero potuto essere realizzati in qualunque momento.
Tanto premesso, nel caso in esame, dalla sentenza di divorzio del 2007 si evince che l’appartamento di proprietà esclusiva dell’ex coniuge (acquistato da quest’ultimo in occasione del procedimento di separazione per adibirlo a nuova abitazione delle sue figlie e dell’istante) è assegnato in godimento all’interpellante sino al compimento del 25° anno di vita della figlia Caterina, che nel caso in cui l’istante ritenesse la suddetta abitazione non più conforme alle esigenze delle figlie e decidesse di lasciarla rinunciando al diritto di godimento, riceverà dal marito oltre alla somma mensile di Euro 1.000,00 come concorso al mantenimento delle bambine, un contributo mensile per la nuova casa utilizzata anche dalle figlie di Euro 800,00. Inoltre, la sentenza stabilisce che in caso di rilascio anticipato dell’immobile, l’istante provvederà a sua cura e spese alla cancellazione dell’iscrizione dell’assegnazione della casa sia nel caso rilasci l’immobile per trasferirsi in un’altra abitazione, sia al compimento del 25 annodi età della figlia.
Al riguardo si ritiene che l’atto unilaterale di rinuncia e la relativa e susseguente cancellazione della trascrizione a carico dell’istante è espressione della libera volontà dell’istante e come tale e non è collegato all’adempimento degli obblighi derivanti dal procedimento di scioglimento del matrimonio.
Ne discende, pertanto, che l’atto di rinuncia ed i conseguenti adempimenti fiscali, non essendo funzionalmente connessi alla risoluzione della crisi coniugale, non possano fruire dell’agevolazione di cui all’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 sopra citata.