CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 31 agosto 2020, n. 98
Mancata comunicazione dell’indirizzo pec all’Ordine – Sistema sanzionatorio introdotto dal decreto-legge “semplificazioni”
L’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto “semplificazioni”) (NOTA 1) ha introdotto un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell’obbligo di comunicazione all’Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (a seguito del d.l. semplificazioni “domicilio digitale”), obbligo stabilito – come è noto – dall’art. 16 del decreto-legge 185/2008 (NOTA 2).
È stato previsto che il professionista che non comunichi il proprio indirizzo pec (“domicilio digitale” (NOTA 3) all’Ordine di appartenenza sia soggetto a diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione entro 30 giorni dalla diffida e che, in caso di mancata ottemperanza, l’iscritto venga sospeso fino alla comunicazione del domicilio digitale.
Nei confronti degli iscritti che non abbiano comunicato al Tuo Ordine il proprio indirizzo pec Ti invito, pertanto, a formulare apposita diffida ad adempiere all’obbligo entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, informando altresì che in caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine il Consiglio dell’Ordine provvederà alla segnalazione dell’inadempimento al Consiglio di Disciplina al fine dell’apertura del procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale, come previsto dal decreto-legge 76/2020 in vigore dal 16 luglio scorso.
Ti ricordo, infine, che la comunicazione della pec da parte degli iscritti, oltre a costituire un obbligo di legge posto a carico dei professionisti, è strumentale all’adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi pec, in particolare la pubblicazione dell’ elenco riservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC, obblighi la cui reiterata inadempienza costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell’Ordine ad opera del Ministero vigilante (art. 16, comma 7-bis, d.l. 185/2008).
—
Note:
(1) Art. 37 “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti”
1. Al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD, all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
…
e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: “7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”
(2) Testo dell’art. 16, commi 7 e 7-bis, del d.l. 185/2008 come modificato dal decreto-legge 76/2020
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell’economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.
7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.
(3) Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005), il domicilio digitale è “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”,valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale “.
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