AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 agosto 2019, n. 360
Mancata corresponsione imposta di bollo – richiesta parere – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
L’interpellante riferisce che, a seguito di un’ispezione amministrativo-contabile, è stata rilevata la mancata corresponsione dell’imposta di bollo da parte delle ditte con le quali erano stati stipulati contratti attraverso il mercato elettronico CONSIP.
In conseguenza di ciò, l’istante ha chiesto di “… attivare la procedura per il recupero delle marche da bollo non applicate, in azione di regresso a carico delle società contraenti (…) o, se del caso, a carico dei soggetti in iure responsabili ex artt. 81, 82 e seguenti del r.d. 2440/1923”.
Poiché l’interpellante riferisce che gli atti negoziali non in regola ai fini dell’imposta di bollo sono relativi agli esercizi finanziari 2014 e 2015, chiede se l’intervenuto termine di decadenza da parte dell’amministrazione finanziaria per procedere all’accertamento possa far sì che nulla venga richiesto ai soggetti responsabili dell’omissione dell’imposta di bollo “…e agli agenti amministrativi pro tempore responsabili”.
Soluzione prospettata dal contribuente
In merito al quesito posto, l’istante ritiene che “…ai sensi di quanto previsto dall’articolo 37 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, per gli atti negoziali relativi agli E.F 2014 e 2015 (che peraltro hanno ormai esaurito i loro effetti giuridici), sui quali non è stata applicata la marca da bollo, essendo intervenuto il termine di decadenza di tre anni, nulla può essere chiesto alle società all’epoca contraenti con la P.A. e agli agenti amministrativi pro tempore responsabili”.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si osserva che l’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 il quale, all’articolo 1, dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”.
L’articolo 2, al comma 1 stabilisce che “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda”.
A tale riguardo, l’articolo 2 della tariffa allegata al sopra citato DPR n. 642/1972 dispone il pagamento dell’imposta di bollo fin dall’origine per le “scritture private” e, ai sensi di detto articolo, avrebbero dovuto scontare l’imposta di bollo gli atti negoziali stipulati tra l’interpellante e le ditte contraenti attraverso il mercato elettronico della CONSIP.
Vale la pena osservare che ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 642 del 1972 “Sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative :
1) tutte le parti che sottoscrivono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’articolo 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto”.
E’ il caso di precisare, tuttavia, che l’articolo 8 del medesimo DPR dispone che “Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario”.
A tale riguardo, si osserva che, ai sensi dell’articolo 25, primo comma, del citato DPR “Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta”.
Ai sensi dell’articolo 37 del DPR n. 642 del 1972, primo comma, “L’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Nel caso in esame, assume rilievo la duplice circostanza che i contratti oggetto del quesito sono stati sottoscritti negli esercizi finanziari del 2014 e del 2015 ed inoltre hanno esaurito i loro effetti giuridici.
Infatti, condividendo la soluzione prospetta dall’istante, si ritiene che ai sensi del citato art. 37, essendo decorso il termine di decadenza triennale, l’imposta di bollo e relative sanzioni non possono essere più richieste da parte di questa Agenzia ai soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di bollo.
Tuttavia, si rammenta che ai sensi del secondo comma del sopra citato articolo 37 del decreto del bollo “L’intervenuta decadenza non autorizza l’uso degli atti, documenti e registri (…) senza pagamento dell’imposta nella misura dovuta al momento dell’uso”.
Infine, per quanto concerne la responsabilità dei “… soggetti in iure responsabili ex artt. 81, 82 e seguenti del r.d. 2440/1923…” si osserva che l’interpretazione di tali ultime disposizioni esula dalla competenza della scrivente.
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