La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 42334 depositata il 15 ottobre 2013 intervenendo in materia di mancata ottemperanza alle prescrizioni ha statuito che la mancata esibizione della documentazione legalmente richiesta dalla Direzione territoriale del lavoro (ex Ispettorato del lavoro) concretizza una responsabilità penale perseguibile con l’arresto o l’ammenda.
La vicenda ha riguardato il rappresentante legale di una società cooperativa a cui la Direzione Territoriale del Lavoro aveva disposto la consegna ed esibizione della documentazione relativa al rapporto di lavoro dei dipendenti. Il Tribunale condannava all’arresto con sospensione condizionale della pena. L’imputato avverso la decisione del giudici di primo grado proponeva ricorso alla Corte di Appello che ha confermato quanto alla ritenuta responsabilità penale la sentenza del Tribunale sostituendo la pena dell’arresto con quella dell’ammenda e revocando la sospensione condizionale della pena.
L’imputato, per il tramite del proprio difensore, ricorreva alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza della Corte Territoriale.
Per gli Ermellini il ricorso depositato è inammissibile, perché basato su un motivo manifestamente infondato.
Per i giudici di legittimità la norma che sanziona tale inadempimento è l’articolo 4 della legge 628/1961 in base al quale «coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato del lavoro di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l’arresto fino a due mesi o l’ammenda fino a 516 euro».
Per la tesi difensiva dell’imputato riteneva che la norma in questione non sanziona qualsiasi inottemperanza del datore di lavoro a prescrizioni o richieste dell’Ispettorato del lavoro, ma soltanto le condotte di coloro che, legalmente richiesti, non forniscano le notizie richieste o le forniscano scientemente errate o incomplete.
Più nello specifico, da tali circostanze la difesa ha ritenuto esclusa l’omessa esibizione della documentazione eventualmente richiesta dall’ispettore, le cui facoltà di richiedere l’esibizione di documenti sono collegate esclusivamente alle indagini di polizia amministrativa previste dall’articolo 8, Dpr 520/55, senza possibilità di estensione alle generali attività di vigilanza, affidate agli ispettori del lavoro, dell’articolo 4, legge 628/1961.
La Corte Suprema, confermando l’orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che il reato in questione si configura anche nell’ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all’Ispettorato del lavoro la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni, necessaria per verificare l’adempimento dei conseguenti obblighi. Più nello specifico, la violazione oggetto di causa è risultata riferita all’omessa esibizione, da parte dell’imputato, della documentazione necessaria per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’organo ispettivo circa la verifica della sussistenza di eventuali irregolarità nelle assunzioni dei dipendenti.
Proseguendo nella lettura delle motivazioni si evince che la Corte ha affermato che “Si è più volte specificato, inoltre, – prosegue la sentenza – che il reato in questione si configura, non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell’ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all’Ispettorato del lavoro la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni, necessaria per verificare l’adempimento dei conseguenti obblighi contributivi”.