La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16735 del 04 luglio 2013 intervenendo in materia di indennità per ferie non godute, ha chiarito che al lavoratore spetta la corresponsione economica di natura sostitutiva, non rilevando che lo stesso abbia provveduto a richiederne la fruizione in costanza di rapporto, come previsto dal contratto collettivo di riferimento.
Gli Ermellini hanno affermato che è ormai principio consolidato, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall’art. 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (v. sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti C-350/06 e C-520/06 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea), che, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore la relativa indennità sostitutiva, la cui funzione è quella di compensare il danno costituito dalla perdita del bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato.
La vicenda ha riguardato la richiesta di un lavoratore al Tribunale per l’emissione di un decreto ingiuntivo per ferie maturate e non godute. Il datore di lavoro propone opposizione alla Corte di Appello che “ha confermato la decisione di primo grado con cui era stata rigettata l’opposizione proposta dall’Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA) avverso il decreto ingiuntivo.
La Corte di merito ha ritenuto irrilevante che non vi fosse stata la richiesta del dipendente di fruire delle ferie, secondo la previsione della contrattazione collettiva, non potendo questa prevalere sul disposto dell’art. 2109 cod. civ. – secondo cui è il datore di lavoro che stabilisce le ferie e comunica al lavoratore il periodo stabilito per il godimento, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro – e sull’art. 36 Cost. che sancisce l’irrinunciabilità del periodo feriale.”
Il datore di lavoro propone ricorso in Cassazione avverso la sentenza dei giudici di appello basandolo su un unico motivo.
I giudici della Cassazione nel rigettare il ricorso afferma che ” in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall’art. 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (v. sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti C-350/06 e C-520/06 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea), ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore la relativa indennità sostitutiva, la cui funzione è quella di compensare il danno costituito dalla perdita del bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato (Cass. 9 luglio 2012 n. 11462; Cass. 25 settembre 2004 n. 19303; Cass. 19 maggio 2003 n. 7863).”
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