La Commissione Tributaria non può rilevare d’ufficio il vizio di sottoscrizione

nullità della cartella di pagamento senza sottoscrizione, cassazione sentenza n. 13331 del 2013,La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13331 del 29 maggio 2013interviene in materia di mancata sottoscrizione della cartella di pagamento confermando l’orientamento della Corte Suprema in base al quale non può essere rilevata  d’ufficio dal giudice tributario la nullità della cartella “muta”. L’eccezione deve essere formulata dal contribuente col ricorso introduttivo.Gli Ermellini giudici della quinta sezione civile hanno ribadito il consolidato orientamento (Cass. sentenze n. 19337 del 2011 e n. 17666 del 2012) in base al quale nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto tributario per vizi formali o sostanziali, l’indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell’atto impugnato, il giudice deve attenersi all’esame di essi e non può, ex officio, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al “thema controversum”, come definito dalle scelte del ricorrente.La  Corte Suprema in tema di impugnazione della cartella di pagamento ha precisa che la tardività della notificazione dell’atto di riscossione non costituisce vizio proprio di questo, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. Percui, la legittimazione spetta all’ente impositore e non già al concessionario, che se è fatto destinatario dell’impugnazione deve chiamare in giudizio l’ente titolare del credito tributario, “se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie il litisconsorzio necessario” (v. Cass. sentenza n. 22393 del 2007).
La vicenda che ha originato la controversia ed ha offerto l’occasione di fornire gli interessanti chiarimenti sopraindicati, ha riguardato una cartella di pagamento relativa al recupero di IVA non versata. La società a cui è stata notificata la cartella  ha tempestivamente impugnato l’atto, eccependo la tardività della notificazione. La Commissione Tributaria Provinciale adita ha ritenuto fondata l’opposizione. La Commissione Tributaria Regionale confermava la sentenza del giudice di primo grado ha accolto la domanda di annullamento della cartella sulla scorta di una motivazione diversa da quella fornita dal primo giudice. Infatti provvedeva ad indicare nelle motivazioni inerenti alla nullità della cartella che la stessa era viziata dalla mancata sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento. Gli Ermellini hanno escluso che il giudice di secondo grado potesse rilevare tale vizio, inficiante la validità della cartella, perché la questione non è mai stata sollevata dalla società col ricorso introduttivo. La parola è quindi tornata al giudice del merito, per nuovo esame.