La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22925 depositata il 9 ottobre 2013 intervenendo in tema di danni subiti dai soci di una Cooperativa ha statuito che il Ministero che non ha svolto i controlli cui era tenuto, deve risarcire i dei danni subiti dai soci della Cooperativa fallita a cui essi avevano affidato la gestione di ingenti somme di danaro. Inoltre, l’azione per il risarcimento non è un’azione di massa e non spetta al Fallimento ma ai singoli soci.
La vicenda ha riguardato una cooperativa fallita a causa di investimenti disastrosi dei risparmi raccolti dai propri soci. I soci avevano affidato alla cooperativa la gestione di ingenti somme di denaro nella prospettiva, frustrata a seguito del fallimento della stessa, di ottenere un elevato rendimento. In tale circostanza il Ministero aveva omesso di esercitare i poteri ispettivi e di vigilanza attribuitigli dalla legge che, se posti in essere, avrebbero evidenziato le violazioni commesse dalla Cooperativa nell’espletamento dell’attività e consentito agli ignari soci di evitare l’investimento compiuto.
I socie si rivolgevano al Tribunale, citando in giudizio il Ministero del Lavoro, per ottenere il risarcimento del danno subito. Il Tribunale condannò il Ministero del lavoro al risarcimento dei danni subiti da numerosi soci della Cooperativa Finanziaria.
Il Ministero dello Sviluppo, che nel frattempo era succeduto al Ministero del Lavoro, propose appello avverso la decisione di primo grado inanzi alla Corte Territoriale. I giudici della Corte di Appello rigettarono il ricorso del Ministero e dichiararono inammissibile l’intervento in appello del Fallimento. Inoltre i giudici della Corte Territoriale nel confermare la sentenza dei giudici di prime cure affermavano che il Ministero aveva “l’obbligo di compiere ispezioni ordinarie “almeno una volta ogni due anni” e straordinarie “ogni volta che se ne presenti l’opportunità” (art. 2 del d. lgs. n. 1577/1947) e/o con cadenza annuale (art. 15 della legge n. 59/1992), anche tramite indagini penetranti sul regolare svolgimento dell’attività della cooperativa, né il suo comportamento omissivo poteva essere giustificato per la penuria di organico del personale ispettivo a disposizione dell’Amministrazione”
Avverso la decisione dei giudici di merito ricorreva il socio escluso e con il Ministero con controricorso.
Per la Corte di Cassazione il ricorso del Ministero va rigettato. Infatti i giudici di legittimità nel ritenere esente da vizi la sentenza di appello chiariscono che “la vigilanza compete agli enti istituzionali, non essendo attribuibile ai soci che ne sono vittime la responsabilità per le conseguenze dannose causate da chi quella vigilanza ha omesso di esercitare. La corte territoriale, con motivazione congrua e incensurata, ha anche ritenuto che la perdurante mancanza di rilievi da parte degli organi pubblici di controllo nei confronti della cooperativa ingenerava, agli occhi non professionali di possibili soci aderenti, un alone di affidabilità e una ragionevole presunzione di legittimità della sua attività, con conseguente esclusione di un concorso dei soci nella responsabilità dell’Amministrazione pubblica.”
Gli Ermellini precisano che “L’azione di massa è caratterizzata dal carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del suo esito positivo e, nell’immediato, perviene all’effetto di aumentare la massa attiva, quali che possano essere i limiti quantitativi entro i quali i creditori se ne avvantaggeranno, con ciò tendendo direttamente alla reintegrazione del patrimonio del debitore, inteso come sua garanzia generica, a prescindere da come esso sarà suddiviso attraverso il riparto. Non appartiene a tale novero di azioni ogni pretesa che richiede l’accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo in capo ad uno o più creditori, né vi appartiene ogni azione che, per quanto diffusa possa essere una specifica pretesa, necessita pur sempre dell’esame di specifici rapporti e del loro svolgimento, non essendo sufficiente ad assicurarne l’eventuale beneficio la mera appartenenza ad un ceto”. Inoltre i giudici di appello avevano condiviso “le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio la quale aveva accertato operazioni di finanziamento senza idonee garanzie e di “pronto contro termine” (attività questa di offerta al pubblico di valori mobiliari, in mancanza delle condizioni previste dalla legge n. 77/1983 art. 12, e dal d. Igs. n. 1/1991, art. 1 lett. f) e senza disponibilità dei titoli; raccolta di ingenti somme (di oltre quindici miliardi di lire) per finanziamenti ad amministratori, sindaci e loro congiunti “