La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 26289 depositata il 25 novembre 2013 intervenendo in tema di licenziamento ha affermato che qualora l’azienda non depositi il libro matricola all’atto della costituzione in giudizio per un licenziamento, non può essere considerata decaduta dalla possibilità di provare il fatto che la stessa abbia meno di 15 dipendenti, al fine di evitare la reintegra del lavoratore licenziato.
La vicenda ha riguardato un dipendente a cui veniva contestato quattro assenze ingiustificate nell’arco di un anno la società datrice di lavoro al temine della procedura disciplinare emetteva un provvedimento di espulsione del lavoratore. Il dipendente avverso la comunicazione del provvedimento di licenziamento proponeva impugnazione inanzi al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, che dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato al dipendente, condannando la a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli le relativa indennità oltre che le differenze retributive dal medesimo maturate nel corso del rapporto. Il datore di lavoro impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Corte di Appello. I giudici di appello confermano la sentenza di primo grado e puntualizzano che l’assenza ingiustificata dal lavoro contestata al C. con riguardo a quattro giorni nell’arco di un anno non poteva ricondursi al tipo di infrazioni per le quali non si rendeva necessaria la previa pubblicità dell’affissione del codice disciplinare in azienda, atteso che la qualificazione della stessa assenza come ingiustificata derivava, nella fattispecie, esclusivamente dalla previsione della contrattazione collettiva che non era stata portata a conoscenza del dipendente nella forma legale contemplata dallo Statuto dei lavoratori. Inoltre, per i giudici territoriali, la società non avendo depositato il libro matricola era decaduta dalla possibilità di provare l’insussistenza del requisito dimensionale.
Il datore di lavoro per la cassazione della sentenza propone ricorso, basato su due motivi di censura, dinanzi alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono le tesi del ricorrente ed accolgono il ricorso cassando la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello. I giudici di legittimità, avverso la richiesta del lavoratore che chiedeva di essere reintegrato indipendentemente dal requisito dimensionale, hanno precisato che può essere ammesso d’ufficio il documento che prova la reale dimensione dell’azienda, specie se, come nel caso in esame, lo stesso documento sia stato richiesto anche dal lavoratore nelle richieste istruttorie.
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