Intervenendo in un caso di licenziamento, la Corte di Cassazione sez. lavoro nella Sentenza n. 16507 del 2 luglio 2013 ha stabilito che il licenziamento operato dall’azienda verso un dipendente che non è rientrato al lavoro dopo l’assenza per aspettativa è nullo, perché è da considerarsi nulla la clausola contrattuale che prevede quest’ipotesi di recesso.
Gli Ermellini, proseguendo nella loro disamina, hanno chiarito che la norma contrattuale che considera il mancato rientro in azienda al termine dell’aspettativa quale indice della volontà del lavoratore di recedere dal rapporto (per fatti concludenti) non può essere considerata lecita, in quanto, non potendo essere assimilata all’assenza ingiustificata per tre giorni, non può essere riconosciuta a tale norma la facoltà di conoscere le intenzioni delle parti e, pertanto, il contratto collettivo non può prevedere cause di risoluzione del rapporto non previste dalla legge.
La vicenda nasce dalla comunicazione, inviata al lavoratore, con la quale la società le rendeva noto che, non essendo rientrata in servizio al termine del periodo d’aspettativa, il rapporto di lavoro s’intendeva risolto per dimissioni ai sensi degli artt. 34 e 75 del CCNL del 2003. Il lavoratore impugnava la risoluzione del rapporto di lavoro inanzi al Tribunale, in veste di giudice di lavoro. I giudici di prime cure ponevano, innanzitutto, il rilievo che trattandosi di rapporto il cui sinallagma era sospeso per aspettativa, non poteva l’assenza ingiustificata equiparasi ad un comportamento disciplinarmente rilevante con conseguente inapplicabilità dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970. Riteneva, poi, la predetta Corte che il comportamento del lavoratore tenuto al termine dell’aspettativa ben poteva essere valutato dalle parti sociali quale comportamento concludente della volontà di non riprendere servizio.
Il lavoratore avverso la sentenza dei giudici di appello ricorre in cassazione sulla base di tre censure.
Gli Ermellini in merito alla prima doglianza riguardante l’erroneità della sentenza impugnata sul rilevo che la Corte del merito non ha tenuto conto che la clausola contrattuale, la quale prevede che il lavoratore che al termine dei periodo di aspettativa non riprenda servizio senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario, è nulla in quanto stabilisce una causa di risoluzione del rapporto non prevista dalla legge.
Per i giudici di legittimità, nelle motivazioni confermano l’orientamento ed il principio contenuto la sentenza n. 12942 del 22 novembre 1999 cit., alle parti non è consentito di attribuire a determinati comportamenti del lavoratore il valore ed il significato negoziale di manifestazione implicita o per facta concludentia della volontà di dimettersi, senza possibilità di prova contraria. In tale ipotesi, invero, non si tratterebbe più di dimissioni manifestate per facta concludentia – le quali presuppongono una volontà effettiva di dimettersi e la manifestazione di essa seppure in forma diversa dalla dichiarazione esplicita – ma della attribuzion convenzionale di un determinato effetto giuridico – la cessazione del rapporto – ad un determinato comportamento.