La Corte di Cassazione seziona penale con la sentenza n. 44275 depositata il 31 ottobre 2013 intervenendo in tema di reati fiscali ha affermato che Il pubblico ministero può provare l’esistenza del reato di omesso versamento di ritenute certificate producendo in giudizio il modello 770 presentato dal sostituto d’imposta inadempiente.
La norma che sanziona il reato del mancato versamento delle ritenute del sostituto di imposta è l’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, introdotto nell’ordinamento penale tributario dall’articolo 1 comma 414 L. n. 311/2004. La disoosizione contenuta nell’articolo 10 bis punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 50 mila euro per ciascun periodo d’imposta.
Rientra nella categoria dei reato “proprio” in quanto è caratterizzato dalla circostanza che il potenziale autore può essere esclusivamente il sostituto d’imposta, quale unico soggetto legittimato ad applicare le ritenute, a rilasciare la relativa certificazione e a versare il corrispondente importo all’Amministrazione Finanziaria.
La vicenda ha riguardato un imprenditore che pur avendo operato le ritenute, in qualità di sostituto di imposta, non le ha versate entro il termine per evitare che si concretizzasse il reato di cui all’art. 10 bis.
Il Tribunale condannava per il reato di cui all’art. 10 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 l’imprenditore in relazione al mancato versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti relativamente ad emolumenti erogati nell’anno di imposta 2004.
Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso alla Corte di Appello che confermava la sentenza del giudice di prime cure.
L’imputato, per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso, basandolo su quattro motivi di censura, avverso la sentenza della corte distrettuale alla Corte Suprema. l’imputato deduceva, tra le altre motivazioni, l’illegittimità dell’applicazione retroattiva dell’articolo 1, comma 414, L. 311/2004 rispetto a una condotta di mancato versamento delle ritenute per il 2004 già perfezionatasi, e come tale integrante mero illecito amministrativo. L’imputato ha pure lamentato la carenza di motivazione in ordine all’effettività del rapporto lavorativo intercorso tra l’imputato e i suoi dipendenti, la cui dimostrazione incombe sul PM. Tali doglianze sono state dichiarate entrambe infondate.
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso dell’imputato puntualizzano, richiamandosi al principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui l’articolo 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, entrato in vigore in data 1° gennaio 2005, “è applicabile anche alle omissioni dei versamenti delle ritenute alla fonte relative all’anno 2004, senza che ciò comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale” (sentenza n. 37425/13), che l’imprenditore “che aveva omesso le ritenute per il 2004 nel termine previsto dalla normativa tributaria avrebbe avuto ancora, fino al 31 ottobre (o 30 settembre, nel caso di presentazione del modello 770 semplificato) del 2005 la possibilità di assumere le proprie determinazioni in merito all’effettuazione di un versamento che, in relazione alle ritenute da lui stesso certificate dopo l’entrata in vigore della norma penale, mantenesse l’omissione non oltre la soglia dei 50.000 euro”. La decisione di non prevedere in tal senso, come tale integrativa del reato, deve dunque essere collocata in un momento ampiamente successivo all’introduzione della nuova fattispecie incriminatrice, alla quale non può pertanto attribuirsi alcun effetto retroattivo.
I giudici di legittimità in riferimento al secondo motivo di censura hanno evidenziato che nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, la prova del rilascio delle certificazioni, quindi dell’effettiva corresponsione ai sostituti delle retribuzioni e delle trattenute operate, può essere fornita dalla pubblica accusa mediante documenti, testimoni o indizi (v. Cass. n. 1443/12), sicché, del tutto coerentemente, è stata affermata, da parte della Corte d’appello di Catanzaro, la sufficienza a tal fine della produzione, a opera del PM, del modello 770 proveniente dallo stesso datore di lavoro.