Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 14 del 17 agosto 2020
Manifestazioni spettacolistiche rinviate rispetto alla data originariamente fissata
L’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, in materia di attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti – secondo cui «Qualora l’effettuazione delle attività […] sia rinviata di non oltre novanta giorni rispetto alla data originariamente prevista ed i titoli venduti siano dall’organizzatore considerati validi per la nuova manifestazione, il pagamento dell’imposta avviene secondo i termini previsti per quest’ultima» – non si applica alle manifestazioni spettacolistiche (prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, “Spettacoli ed altre attività”).
Va infatti esclusa, in ragione anche delle diversità esistenti tra le due tipologie di manifestazione, tanto sotto il profilo della disciplina di riferimento, quanto delle caratteristiche organizzative e gestionali che le contraddistinguono, un’applicazione analogica delle previsioni dettate per le une rispetto alle altre.
Inoltre, l’ipotesi in cui si verifica il rinvio di una manifestazione rispetto alla data originariamente prevista (ossia l’ipotesi in cui la medesima manifestazione inizialmente fissata per la data X si tenga in quella Y) non è oggetto di specifica previsione nelle norme in tema di spettacoli.
In tale eventualità, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della disciplina di settore in essere – e fermi i limiti dalla stessa emergenti sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto (si vedano, ad esempio, l’articolo 74-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 ed il D.M. 13 luglio 2000, “Attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche”) – i titoli di accesso venduti in relazione allo spettacolo originariamente fissato e poi rinviato possono essere considerati dall’organizzatore validi per l’ingresso allo spettacolo che si terrà nella nuova data.
Restano comunque impregiudicate le specifiche previsioni dettate dal legislatore in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, tra queste, la possibilità per gli spettatori di chiedere il rimborso del biglietto originariamente acquistato nei limiti individuati dall’articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a mente del quale, tra l’altro, l’«organizzatore dell’evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione».
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