Su sollecitazione degli Organismi di mediazione costituiti dagli ordini forensi il Consiglio nazionale forense ha fornito le soluzioni ad alcune problematiche inerenti all’applicazione pratica della normativa relativa alla mediazione civile ed in particolare alle modifiche introdotte con il decreto legge n. 69/2013 convertito con modificazione dalla legge 98/2013.
Per quel che concerne la competenza territoriale dell’Organismo di mediazione all’assistenza tecnica degli avvocati per il Consiglio nazionale forense va applicato il il criterio della competenza previsto per gli uffici giudiziari:
- distretto per la Corte d’Appello;
- circoscrizione per il tribunale;
- mandamento per il giudice di pace;
- ambito territoriale regionale (con l’eccezione di Lombradia e Sicilia che ne hanno due e della Valle d’Aosta che fa riferimento a Torino) per il tribunale delle imprese.
Il Consiglio nazionale forense ritiene che vi sia, su accordo delle parti, la possibilità di deroga alla regola generale sulla competenza territoriale per cui illustra le modalità ed i tempi per far ciò. Inoltra illustra le conseguenze di un’eventuale incompetenza che può essere sanata se l’accordo di conciliazione va a buon fine.
Ovviamente il Consiglio nazionale forense, nelle risposte fornite, evidenzia l’obbligo dell’assistenza del legale nel corso del procedimento, che sembra riguardare ogni modello di medizione visto che la norma non fa distinzioni.
Per il Cnf va posta particolare cura ed attenzione al primo incontro, considerandolo strategico per la buona risuscita della mediazione. Per cui invita i conciliatori ad inoltrare una lettera di convocazione alle parti in cui va chiarita l’importanza della partecipazione personale all’incontro e che fornisca indicazioni in merito alla durata presunta (non meno di un’ora) all’importo da pagare per l’avvio della procedura (40 euro + Iva) e sulle conseguenze in caso di assenza ingiustificata.
Viene, da parte del Cnf, caldamente sconsigliato la possibilità di permettere alle parti di analizzare i documenti (perizie o altro) in sede di primo incontro rimandando semmai la visione degli atti al momento della mediazione.
Il diritto dell’organismo a chiedere il pagamento delle spese di mediazione, calcolato in base allo scaglione di riferimento, scatta solo nel momento in cui le parti, insieme agli avvocati dicono sì allo svolgimento della procedura.
Le modalità di riscossione, da parte degli organismi di mediazione, sono libere anche se il Cnf consiglia l’uso di bancomat.
Assenso del Cnf alla mediazione on line in cui tutte le fasi possono avvenire in rete, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale.
Infine per il Consiglio nazionale forense ha espresso il proprio parere anche sulla novità, introdotta con il decreto del fare, sull’accordo conciliativo per l’usucapione dell’immobile. Per il Cnf l’accordo conciliativo in questione va trascritto dal notaio ma spetta all’avvocato, pena l’inefficacia dell’accordo, attestare che non è contrario all’ordine pubblico e alle norme imperative.
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