MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare 05 agosto 2021, n. 7
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) – Entrata in vigore delle modifiche e delle integrazioni alle Disposizioni operative approvate con decreto ministeriale del 13 maggio 2021
Si comunica che, con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 13 maggio 2021, sono state approvate diverse modifiche ed integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo.
Le predette modifiche ed integrazioni si applicheranno a tutte le richieste di ammissione al Fondo presentate a partire dal 9 agosto 2021; tra quelle di maggior rilevanza figurano le seguenti:
– modifica della definizione di “Professionisti” che va ad ampliare la platea dei beneficiari finali a tutti i professionisti anche se non iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
– modifica dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali con riferimento all’attività economica svolta, in particolare nell’ambito della Sezione K dell’ATECO 2007 vengono considerate non ammissibili le sole attività economiche ricadenti nella Divisione 64 e 65;
– adeguamento a quanto previsto dall’art. 17, comma 2-bis, del decreto legge 30 aprile 2019 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (DL Crescita), in riferimento alla mancata cessazione dell’efficacia della garanzia sulle operazioni di sottoscrizione di mini bond in caso di cessione della titolarità dei mini bond stessi;
– in riferimento alle operazioni finanziarie per le quali la garanzia è stata richiesta dal capofila di un pool di soggetti finanziatori, introduzione di una disciplina specifica per le richieste di conferma della garanzia a seguito della cessione della titolarità del credito. La modifica comporta l’obbligo di presentazione al Gestore della richiesta di conferma della garanzia solo nel caso in cui la cessione sia relativa alla quota del capofila. Tale previsione è finalizzata, in particolare, a semplificare la gestione delle operazioni di sottoscrizioni di mini bond garantite dal Fondo, rendendo non obbligatoria la comunicazione della cessione della titolarità del credito in relazione alle quote dei partecipanti al pool diversi dal soggetto capofila;
– con riferimento alla comunicazione degli eventi di rischio, è stata eliminata la fattispecie relativa al Sequestro disposto dal Tribunale ai sensi del Dlgs n.159/2011 (codice antimafia);
Con riferimento alle ulteriori seguenti modifiche e integrazioni, si comunica che le stesse entreranno in vigore a partire dalla data che verrà successivamente comunicata dal Gestore:
– Adeguamento al Regolamento UE n. 702/2014 del 256 giugno 2014
Il Regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 disciplina il campo di applicazione e le condizioni per l’esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in riferimento agli aiuti concessi alle imprese operanti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
In particolare, il Regolamento prevede delle disposizioni comuni di carattere generale e delle disposizioni specifiche per diverse categorie di aiuti.
Le modifiche e integrazioni fanno riferimento sia alle disposizioni comuni sia alle disposizioni specifiche per gli “Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria” di cui all’articolo 14 per le operazioni finanziarie concesse a fronte di investimenti materiali o immateriali realizzati da PMI;
– Adeguamento al Regolamento UE n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014
Il Regolamento UE n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 disciplina il campo di applicazione e le condizioni per l’esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in riferimento agli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
In particolare, il Regolamento prevede delle disposizioni comuni di carattere generale e delle disposizioni specifiche per diverse categorie di aiuti.
Le modifiche e integrazioni fanno riferimento sia alle disposizioni comuni sia alle disposizioni specifiche per:
– gli “Aiuti all’innovazione” di cui all’articolo 13 per le operazioni finanziarie concesse a fronte di investimenti innovativi nel settore della pesca;
– gli “Aiuti all’innovazione nel settore dell’acquacoltura” di cui all’articolo 30 per le operazioni finanziarie concesse a fronte di investimenti innovativi nel settore dell’acquacoltura;
– gli “Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” di cui all’articolo 31 per le operazioni finanziarie concesse a fronte di investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura.
La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.
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