MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare 08 giugno 2020, n. 12
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)
Applicazione delle modifiche introdotte alle misure dell’articolo 13 del Decreto-legge dell’8 aprile 2020 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità) come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40.
Si informa che il Consiglio di Gestione del Fondo (di seguito “Consiglio”), ha deliberato l’adozione dei provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione delle modifiche introdotte alle misure previste dall’articolo 13 del Decreto Liquidità come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020.
L’applicazione di tali provvedimenti è subordinata all’approvazione delle modifiche da parte della Commissione Europea e alla pubblicazione di una successiva Circolare da parte del Gestore.
Fatta eccezione per le modifiche che non hanno introdotto novità rispetto alla previgente, si riporta quanto di seguito:
Al comma 1) è stato previsto:
– In relazione alla lettera c) la seguente specifica:
“3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019”
Il Consiglio ha deliberato di sospendere l’applicazione di quanto previsto al punto 3-bis in attesa di una verifica di compatibilità con la disciplina di cui al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii (di seguito “Quadro Temporaneo”). Ulteriori e specifiche indicazioni saranno fornite dal Gestore tramite apposita Circolare.
– in relazione alla lettera d):
“…. o dalle società cooperative previste dall’articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”
Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, sulle operazioni finanziarie ammissibili ai sensi delle Disposizioni Operative a favore dei soggetti beneficiari finali ammissibili.
Ai fini della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia è necessario il preventivo accreditamento di tali soggetti sulla base di quanto previsto dalla parte XI delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo.
“…. La garanzia dal Fondo può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso”
Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare che non possono essere garantite ai sensi del Quadro Temporaneo. Per le operazioni finanziarie che, invece, possono essere garantite ai sensi del Quadro Temporaneo, si applica quanto previsto in termini di cumulabilità alla lettera n).
– in relazione alla lettera e):
“….ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia”
Il Consiglio ha deliberato:
– con riferimento all’erogazione del credito aggiuntivo in misura non inferiore al 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione:
a) in riferimento alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo relative alle operazioni finalizzate alla rinegoziazione e/o al consolidamento di finanziamenti non già garantiti dal Fondo ed effettuate dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario, presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, che il predetto requisito del credito aggiuntivo debba essere sempre rispettato ai fini della loro ammissibilità alla garanzia del Fondo, indipendentemente dal regime di aiuto applicato;
b) in riferimento alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo relative alle altre operazioni finalizzate alla rinegoziazione e/o al consolidamento di finanziamenti, presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, che il predetto requisito del credito aggiuntivo debba essere rispettato esclusivamente ai fini della loro ammissibilità alla garanzia del Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo. Il predetto requisito del credito aggiuntivo non è richiesto qualora la domanda sia presentata ai sensi dei Regolamenti “de minimis”;
– con riferimento alla riduzione del tasso:
a) che la stessa sia da intendersi come riduzione rispetto al tasso di interesse sul finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento (tasso medio in caso di più finanziamenti);
b) in riferimento alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo relative alle operazioni finalizzate alla rinegoziazione e/o al consolidamento di finanziamenti non già garantiti dal Fondo ed effettuate dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario, presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, che il predetto requisito della riduzione del tasso di interesse debba essere sempre rispettato ai fini della loro ammissibilità alla garanzia del Fondo, indipendentemente dal regime di aiuto applicato;
c) in riferimento alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo relative alle altre operazioni finalizzate alla rinegoziazione e/o al consolidamento di finanziamenti, presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, che il predetto requisito della riduzione del tasso di interesse debba essere rispettato esclusivamente ai fini della loro ammissibilità alla garanzia del Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo. Il predetto requisito della riduzione del tasso di interesse non è richiesto qualora la domanda sia presentata ai sensi dei Regolamenti “de minimis”.
– in relazione alla lettera g-ter):
“g-ter) la garanzia è altresì concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013”
Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, facendo riferimento alle esposizioni del soggetto beneficiario finale nei confronti del soggetto finanziatore dell’operazione finanziaria per la quale si richiede l’intervento del Fondo.
– in relazione alla lettera g-quater):
“g-quater) la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell’articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente”
Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, facendo riferimento alle esposizioni del soggetto beneficiario finale nei confronti del soggetto finanziatore dell’operazione finanziaria per la quale si richiede l’intervento del Fondo.
– in relazione alla lettera i):
“compreso il settore termale”
Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, fermo restando quanto già deliberato a riguardo dal Consiglio e comunicato dal Gestore tramite la Circolare n. 8 del 19 marzo 2020.
– in relazione alla lettera m):
“… di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, …”
Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare.
“…durata fino a 120 mesi e un importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, ad uno degli importi di cui alla precedente lettera c), numeri 1) o 2), come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione prodotta, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000,00 euro….”
Il Consiglio di gestione ha deliberato:
– con riferimento all’aumento della durata e dell’importo massimo del finanziamento, ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare;
– con riferimento alla modifica dei parametri di riferimento per l’importo finanziabile, ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, precisando che:
a) l’importo del finanziamento, fermo restando il limite massimo pari ad euro 30.000, non può essere superiore al 25 per cento del fatturato o al doppio della spesa salariale, come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ovvero, nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, ai costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività. I predetti importi sono dichiarati dal soggetto beneficiario finale nell’Allegato 4bis e il soggetto richiedente non è tenuto alla loro verifica;
b) il fatturato è inteso nella sua accezione civilistica e, pertanto, si fa riferimento ai “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui all’articolo 2425, lettera A), punto 1) del codice civile;
c) la richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo può essere presentata sulla base della vecchia versione dell’Allegato 4bis già acquisita dal soggetto richiedente, qualora l’importo del finanziamento non sia superiore al 25% dell’importo dei ricavi dichiarato dal soggetto beneficiario finale nel medesimo Allegato 4bis
“…Rendistato con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento…”
Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare;
“La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo”
Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, facendo riferimento alle esposizioni del soggetto beneficiario finale nei confronti del soggetto finanziatore dell’operazione finanziaria per la quale si richiede l’intervento del Fondo e derogando a quanto disposto alla lettera g-ter.
– in relazione alla lettera m-bis):
“m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi fino alla data di conversione in legge del presente decreto, i soggetti richiedenti possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione in legge del presente decreto”
Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto segue:
– per i finanziamenti che, alla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, sono già ammessi all’intervento del Fondo ma non ancora erogati dal soggetto finanziatore, a seguito dell’adeguamento alle nuove condizioni, dovrà essere inviata al Gestore una richiesta di conferma della garanzia già concessa;
– per i finanziamenti che, alla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, sono già ammessi all’intervento del Fondo e già erogati dal soggetto finanziatore:
a) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione del finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito, dovrà essere inviata al Gestore una richiesta di conferma della garanzia già concessa;
b) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e la predisposizione di un piano d’ammortamento separato, dovrà essere inviata al Gestore una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo riferita al relativo contratto di finanziamento.
– per i finanziamenti che, alla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare, sono già erogati dal soggetto finanziatore, ma per i quali non è stata presentata la richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo:
a) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione del finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito, dovrà essere inviata al Gestore una richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo allineata alle nuove condizioni;
b) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto distinto e la predisposizione di un piano d’ammortamento separato, dovranno essere inviate al Gestore due richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, ciascuna delle quali riferita ai relativi contratti di finanziamento
L’adeguamento dell’importo del finanziamento alle nuove condizioni può essere effettuato sulla base della vecchia versione dell’Allegato 4bis già acquisita dal soggetto richiedente, qualora l’importo del finanziamento, così come risultante a seguito dell’adeguamento, non sia superiore al 25% dell’importo dei ricavi dichiarato dal soggetto beneficiario finale.
Sia le richieste di conferma della garanzia del Fondo che le nuove richieste di ammissione alla garanzia del Fondo è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore.
Le richieste di conferma possono esser inviate al Gestore anche mediante la trasmissione di un elenco redatto sulla base del modulo predisposto dal Gestore ed elaborato in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare).
– in relazione alla lettera n):
“…. non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla precedente lettera c), numeri 1) o 2)….”
Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare.
“…. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse…”
Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare.
Al comma 12-bis prevede:
“12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all’erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo, in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall’organo statutariamente competente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall’organo statutariamente competente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018”
Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare. Si specifica che, in deroga a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni Operative, si considerano ammissibili anche i soggetti beneficiari finali, tra quelli di cui al comma in oggetto, che non sono iscritti al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio Mediocredito Centrale.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) Prolungamenti della durata della garanzia per temporanea difficoltà dell impresa, ai sensi della Parte IV, paragrafo D delle vigenti Disposizioni Operative…
- Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) - Richiesta di allungamento della durata della Garanzia a seguito di sospensione ope legis del pagamento delle rate dell’operazione finanziaria garantita -…
- Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) - Applicazione delle misure previste dall’art. 9 del Decreto - Legge 1° giugno 2023, n.61, pubblicato nella G.U. n.127 del 1° giugno 2023, recante…
- Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) - MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA - Circolare 17 giugno 2020, n. 13
- Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) - MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA - Circolare 30 giugno 2021, n. 6
- Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) - Avvio dell’operatività Sezione Speciale Cassa Depositi e Prestiti – Sottosezioni Casse Professionali - MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA - Circolare n. 12…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…
- Per la cartella di pagamento notificata attraverso
Per la cartella di pagamento notificata attraverso la pec non è necessario appor…