MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare 21 ottobre 2020, n. 19
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)
Applicazione delle modifiche introdotte dal Decreto-Legge del 14 agosto 2020, n.104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (di seguito “DL Agosto”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020.
Si informa che il Consiglio di Gestione del Fondo (di seguito “Consiglio”), ha deliberato l’adozione dei provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione delle modifiche introdotte dal DL Agosto come convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126, alle norme di interesse per il Fondo contenute nel Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito “DL Cura Italia”) e nel Decreto-Legge dell’8 aprile 2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (di seguito “DL Liquidità”).
In particolare:
L’articolo 64 introduce alcune modifiche che, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, per diventare pienamente efficaci necessitano di una specifica autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Si resta, pertanto, in attesa di tale autorizzazione ai fini dell’entrata in vigore che sarà comunicata tramite apposita Circolare Operativa.
Le modifiche introdotte sono le seguenti:
– Al comma 1-bis, in riferimento all’art.13, comma 1, lettera m), del DL Liquidità, la sostituzione delle parole: “di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi” con le parole: “di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO”.
Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare e di ricomprendere nella definizione di “persone fisiche”, le imprese individuali, i professionisti e gli studi professionali.
– al comma 3, in riferimento all’articolo 13, comma 12-bis, del DL Liquidità, la sostituzione delle parole: “enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività ̀ di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento” con le parole: “enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”.
Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare e di ammettere alla garanzia di cui sopra tutti gli enti non commerciali, anche non iscritti presso il Registro delle Imprese o il Repertorio Economico Amministrativo.
– al comma 3-bis, l’ammissibilità alla garanzia del Fondo, ai sensi dell’articolo 13 del DL Liquidità, per le imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D della parte VI delle Disposizioni Operative, a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater), del DL Liquidità.
Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare.
– l’articolo 64-bis prevede, in riferimento all’articolo 13, comma 1, lettera b), del DL Liquidità, l’inserimento dopo le parole “non superiore a 499” delle parole “, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019.
Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della Legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.
– l’articolo 77, in riferimento alle imprese del comparto turistico, prevede la proroga delle misure di cui all’articolo 56, comma 2, lettera c), del DL Cura Italia sino al 31 marzo 2021. Nella Legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 è stato specificato che le imprese del comparto turistico sono quelle individuate dall’articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del DL Cura Italia.
Il Consiglio si era già espresso al riguardo in data 2 ottobre 2020, rinviando ad una successiva delibera la definizione puntuale del “comparto turistico”. In virtù della specifica intervenuta nella predetta Legge di conversione, il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto dall’articolo 77 alle imprese esercenti le attività definite tabella allegata alla presente Circolare.
Allegato
Codici ATECO 2007 rientranti nella definizione di “comparto turistico”
CodiceATECO 2007 | Descrizione | Riferimento art. 61, comma 2, DL Cura Italia |
---|---|---|
550000 | ALLOGGIO | lettera a) – imprese turistico ricettive |
551000 | ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI | lettera a) – imprese turistico ricettive |
552000 | ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI | lettera a) – imprese turistico ricettive |
552010 | Villaggi turistici | lettera a) – imprese turistico ricettive |
552020 | Ostelli della gioventù | lettera a) – imprese turistico ricettive |
552030 | Rifugi di montagna | lettera a) – imprese turistico ricettive |
552040 | Colonie marine e montane | lettera a) – imprese turistico ricettive |
552050 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | lettera a) – imprese turistico ricettive |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | lettera a) – imprese turistico ricettive |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | lettera a) – imprese turistico ricettive |
553000 | AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE | lettera a) – imprese turistico ricettive |
559000 | ALTRI ALLOGGI | lettera a) – imprese turistico ricettive |
559010 | Gestione di vagoni letto | lettera a) – imprese turistico ricettive |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | lettera a) – imprese turistico ricettive |
791000 | ATTIVITA’ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR | lettera a) – agenzie di viaggio e tour operator |
791100 | Attività delle agenzie di viaggio | lettera a) – agenzie di viaggio e tour operator |
791200 | Attività dei tour operator | lettera a) – agenzie di viaggio e tour operator |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | lettera r) – guida e assistenza turistica |
799020 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | lettera r) – guida e assistenza turistica |
931992 | Attività delle guide alpine | lettera r) – guida e assistenza turistica |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | lettera m) – parchi di divertimento e parchi tematici |
960400 | Servizi dei centri per il benessere fisico | lettera l) – aziende termali e centri per il benessere fisico |
960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | lettera l) – aziende termali e centri per il benessere fisico |
960420 | Stabilimenti termali | lettera l) – aziende termali e centri per il benessere fisico |
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