MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare n. 13 del 12 agosto 2024
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) – Sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a beneficio delle imprese colpite dagli eccezionali eventi meteorologici del 29 e 30 giugno 2024
Si informa che, sulla base di quanto previsto dall’art.9 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 1 agosto 2024, n. 1.094, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.187 del 10 agosto 2024, a seguito degli eccezionali eventi metereologici verificatisi il 29 e 30 giugno 2024 nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta, è stata prevista per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (22 luglio 2025), una sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale dei medesimi mutui.
Il Consiglio di Gestione, così come disciplinato dalla Circolare n.7/2023, ha deliberato di:
– confermare d’ufficio la garanzia del Fondo per la nuova maggior durata, senza valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali, su tutti i finanziamenti per i quali venga comunicata dai soggetti richiedenti la variazione in aumento della durata a seguito della sospensione concessa ai sensi di quanto previsto dal provvedimento di riferimento;
– non procedere alla quantificazione del maggior aiuto che sarebbe connesso alla maggior durata della garanzia.
Le predette richieste di allungamento della durata della Garanzia dovranno essere trasmesse al Gestore all’indirizzo PEC fdgammissione@postacertificata.mcc.it successivamente all’adozione della delibera di allungamento, o atto equivalente, da parte del soggetto richiedente ed entro sei mesi dalla medesima data, utilizzando il file “Richiesta di conferma della garanzia- sospensione ope legis” e l’elenco Excel ad esso allegato, da compilare in ogni loro parte.
Si specifica, infine, che tale variazione di durata della garanzia potrà essere richiesta anche per le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 3.2 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e della Sezione 2.1 e 2.2 del “Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia”.
La presente circolare e la modulistica di riferimento sono disponibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it