AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 giugno 2019, n. 209
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – calcolo del volume d’affari
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La srl [ALFA], di seguito istante, ha fatto presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante svolge attività di produzione e commercio […] ed ha dichiarato nel 2018, un volume d’affari ai fini IVA pari a […] euro, così composto:
– […] euro per cessioni a titolari di partita IVA e cessioni intracomunitarie documentate con fattura;
– […] euro da cessioni a consumatori finali presso lo spaccio aperto al pubblico sito nella sede sociale, documentate con scontrini fiscali.
L’istante chiede di conoscere come determinare il volume d’affari al quale fare riferimento ai fini della decorrenza [1° luglio 2019 oppure 1° gennaio 2020] dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che, stante il contenuto dell’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, occorra fare riferimento alle “cessioni di beni effettuate dai commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico (…)”.
Pertanto, nel caso di specie, il volume di affari cui fare riferimento al fine di stabilire la decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, è quello realizzato con le cessioni ai consumatori finali presso lo spaccio aperto al pubblico, pari a […] euro.
Conseguentemente, ad avviso dell’istante, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi decorre dal 1° gennaio 2020.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 dispone che ” A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata”.
La decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è, quindi, subordinata al volume d’affari realizzato nel periodo d’imposta precedente. A tal proposito si evidenzia che, nelle more della presentazione dell’interpello, il quesito posto dall’istante ha trovato soluzione con la risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019.
Infatti, il documento di prassi sopra menzionato ha chiarito che, “(…) in assenza di specifiche indicazioni contenute nell’articolo 2 del d.lgs n. 127 del 2015, per “volume d’affari non può che intendersi quello di cui all’articolo 20 del decreto IVA, a mente del quale: «Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. […]».
“Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione)”.
Nel caso di specie, il volume d’affari dichiarato ai fini IVA per il 2018 ammonta a […] euro e, pertanto, l’ obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dal 1° luglio 2019.
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