AGENZIA delle DOGANE – Comunicato del 4 marzo 2025

Merci destinate alle piattaforme offshore – Trattamento fiscale

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 26 settembre 2024 n. 141, che ha abrogato l’art. 132 del D.P.R. n. 43/73 (TULD), vengono indicate le modalità operative per il trattamento fiscale (IVA e accise) delle merci inviate sulle piattaforme offshore e destinate ad essere utilizzate nelle acque territoriali, quindi all’interno del territorio doganale dell’UE.

Per tali merci l’art. 8 c. 5 del D.P.R. n. 633/72 (Decreto IVA) prevede la non imponibilità IVA.

Tale disposizione, infatti, stabilisce che “ai fini dell’applicazione del primo comma (non imponibilità IVA), si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l’equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma”.

Al riguardo, è utile precisare che le piattaforme petrolifere fisse situate all’interno delle acque territoriali sono assimilabili alle navi secondo la definizione fornita dall’art. 136 del Codice della Navigazione. Alla luce di quanto disposto dall’art. 8 co. 5 D.P.R. 633/72 e vista anche l’evoluzione normativa delle disposizioni unionali in materia di esportazione che ha portato all’utilizzo della dichiarazione doganale di esportazione, tanto per l’applicazione del regime stesso, che, come mera formalità finalizzata ad essere utilizzata come prova per attestare il diritto a fruire dell’esenzione ai fini IVA o accise, sarà possibile, nel caso di specie, presentare la dichiarazione doganale di esportazione, in applicazione dell’art. 269 parag. 2 CDU.

Rimane invece applicabile la procedura di esportazione, ex art. 269 par. 1 CDU, nel caso in cui le merci siano destinate a piattaforme offshore poste al di fuori delle acque territoriali.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere fiscale relativi alle accise, nell’ottica dell’individuazione della disciplina applicabile assume rilevanza determinante l’abrogazione dell’art. 132 del TULD.

Tale norma consentiva di considerare in esportazione definitiva sia i prodotti nazionali consumati in mare, fuori dal territorio doganale, in attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi, sia i prodotti nazionali che, in attesa dell’imbarco, venivano introdotti nelle basi operative a terra delle imprese che eseguivano tali lavori.

Il venir meno di tale disposizione, in assenza di specifiche previsioni normative in tal senso orientate, osta al riconoscimento dello status di “esportazione definitiva”, con conseguente non applicazione dell’accisa, ai prodotti energetici consumati a bordo delle piattaforme di che trattasi, ubicate nelle acque territoriali.

Al riguardo giova richiamare l’unita Circolare n. 124, del 21 aprile 1993, concernente “Oli minerali impiegati sulle piattaforme di perforazione o di sfruttamento ubicate nel mare territoriale” (all. 1).

Con tale circolare, venute meno le previgenti disposizioni che agevolavano gli “oli minerali” (oggi prodotti energetici) impiegati sulle piattaforme suddette (NOTA 1), veniva precisato che ai fini di tali agevolazioni rimaneva operante l’art.132 del TULD, che conservava la propria validità sulla base delle allora vigenti disposizioni comunitarie che, “fino all’adozione di disposizioni doganali comunitarie in questi settori”, consentivano agli Stati membri di mantenere le proprie disposizioni relative al regime doganale applicabile, nel loro mare territoriale, ai prodotti riforniti alle navi o alle piattaforme di perforazione.

Ciò premesso, attesa l’intervenuta evoluzione della normativa di settore unionale e nazionale, con la contestuale espunzione del ripetuto art. 132 del TULD dall’ordinamento nazionale, non può che evidenziarsi la necessità che i prodotti riforniti alle piattaforme de quibus vengano assoggettati a tassazione secondo le vigenti disposizioni in materia di accisa.

Conseguentemente, nel caso di specie, afferente all’impiego di prodotti sottoposti ad accisa su di una piattaforma off-shore situata all’interno delle acque territoriali, si rendono applicabili le prescrizioni impartite con la circolare n. 337/D del 31/12/1997, che pure si allega (all. 2), in materia di oli minerali (oggi prodotti energetici) agevolati impiegati nelle ricerche petrolifere.

Ciò premesso, coerentemente con la suddetta circolare, in linea generale:

a) i prodotti energetici destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per diluire gli oli greggi di petrolio da estrarre dal sottosuolo, impiegati nella preparazione di “fanghi” per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale nonché in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi medesimi, essendo impiegati in “usi diversi dalla carburazione e dalla combustione”, potranno beneficiare dell’esenzione dall’accisa prevista dal punto 1 della Tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/1995;

b) per i prodotti energetici impiegati nei motori termici fissi, collegati alle macchine operatrici, per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale, per generare forza motrice o energia termica per i servizi dei cantieri inerenti alla ricerca e alla coltivazione dei giacimenti petroliferi e delle forze endogene, l’accisa dovuta potrà essere versata nella misura ridotta del 30% dell’aliquota intera, trovando in tal caso applicazione l’agevolazione prevista dal punto 9 della Tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/1995;

c) qualora, poi, le operazioni di cui alla lettera b) sopra distinta vengano realizzate mediante l’impiego di gas naturale si rende applicabile l’agevolazione di cui al punto 10 della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/1995, con applicazione dell’accisa in misura pari a 11,73 euro per 1000 metri cubi.

Inoltre, fermi restando gli obblighi previsti dall’art. 53 del D. Lgs. n. 504/1995, ai sensi dell’art. 21, comma 9 del medesimo decreto legislativo, i prodotti energetici impiegati per la produzione dell’energia elettrica necessaria all’alimentazione dei motori elettrici collegati alle macchine operatrici utilizzate nelle operazioni sopra menzionate dovranno essere assoggettati alle aliquote d’accisa specifiche indicate nell’Allegato I al decreto legislativo suddetto, rispetto alle quali, supponendo il configurarsi di un’ipotesi di autoproduzione di energia elettrica, troverà applicazione la riduzione prevista dal comma 9-bis del ripetuto art. 21.

Note:

(1) Con l’entrata in vigore del D.L. 31/12/1992 n. 513, adottato nell’ambito del processo di armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati con quelle comunitarie, dal 1° gennaio 1993 non sono più applicabili le disposizioni, contenute del D.L. n. 989/1964, che ammettevano all’esenzione dalle “imposte di fabbricazione” gli oli minerali (oggi prodotti energetici) “destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto sostanze asfaltiche e peciose, nonché’ viscosità tali da non consentire la estrazione senza l’ausilio di diluenti”

Allegato 1

(MINISTERO FINANZE – Circolare 21 aprile 1993, n. 124)

Allegato 2

 (MINISTERO FINANZE – Circolare 31 dicembre 1997, n. 337/D)