Inps – Direttore Centrale Entrate
Messaggio n. 21027 del 20 dicembre 2013
Art. 19 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973. Rilascio del Durc in presenza di rateazione concessa dall’Agente della Riscossione.
L’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, nel disciplinare la dilazione del pagamento presso l’Agente della Riscossione, al comma 3, come da ultimo modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. “decreto del fare”), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce che “in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione”.
In relazione a ciò, é stato necessario considerare gli effetti che da tale previsione discendono ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva in sede di emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), avuto riguardo alla formulazione dell’art. 5 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 che, al comma 2, lett. a), dispone che la medesima regolarità sussiste “in caso di richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole”.
Con il presente messaggio, sulla base del parere espresso dal Ministero del Lavoro… si provvede a chiarire che l’innovazione normativa operata dal citato “decreto del fare”, ancorando la decadenza dalla dilazione al mancato pagamento di otto rate anche non consecutive nell’ambito di un piano di ammortamento la cui durata massima può essere di 72 rate c.d. “piano ordinario” ovvero di 120 rate c.d. “piano straordinario”, peraltro prorogabili di un corrispondente numero di rate, consente di poter affermare che solo allo scadere del termine di moratoria previsto dal comma 3 del citato art. 19 possa ritenersi non più operante la previsione di cui all’art. 5, comma 2, lett. a).
Considerata la complessa articolazione che l’applicazione della moratoria può presentare nel corso dello svolgimento della rateazione, di fatto, la valutazione in ordine al perdurare in capo al contribuente del titolo al pagamento rateale accordato dall’Agente di Riscossione non può avvenire internamente all’Istituto.
Da ciò deriva che, in presenza di esposizioni debitorie per le quali il contribuente abbia richiesto ed ottenuto il beneficio del pagamento con modalità rateale, l’irregolarità potrà essere attestata in sede di verifica ai fini del rilascio del DURC, solo a seguito dell’intervenuta trasmissione, sui sistemi informatici di colloquio con Equitalia, della notizia della decadenza registrata dal competente Agente della Riscossione.
Il direttore centrale
Crudo
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