Firmata il giorno 29 luglio 2013, tra la UNIONMECCANICA CONFAPI e la FIOM-CGIL e la UILM UIL, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti, con decorrenza dall’1/6/2013 al 31/10/2016. La validità dell’intesa è espressamente subordinata al voto certificato, tramite referendum, dei lavoratori interessati.
Incrementi dei minimi per livello
L’intesa prevede un aumento retributivo totale di 131,00 euro al 5° livello e da riparametrare per gli altri, che saranno così ripartiti:
– 35,00 euro dall’1/6/2013
– 45,00 euro dall’1/6/2014
– 51,00 euro dall’1/6/2015.
La tabella degli aumenti retributivi riparametrati è la seguente:
Categoria | Dal 1/6/2013 | Dal 1/6/2014 | Dal 1/6/2015 |
1.a | 21,88 | 28,13 | 31,88 |
2.a | 25,59 | 32,91 | 37,29 |
3.a | 30,19 | 38,81 | 43,99 |
4.a | 31,94 | 41,06 | 46,54 |
5.a | 35,00 | 45,00 | 51,00 |
6.a | 38,72 | 49,78 | 56,42 |
7.a | 41,56 | 53,44 | 60,53 |
8.a | 45,94 | 59,06 | 66,94 |
9.a | 53,81 | 69,19 | 78,41 |
Al costo contrattuale in tabella si deve sommare un importo di 5,00 euro mensili a carico azienda per ogni dipendente in virtù de diritto alle prestazioni della Bilateralità.
A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente intesa nei minimi tabellari sarà conglobato l’importo dell’EDR di cui all’Accordo Interconfederale del 31/7/1992 e sempre dalla stessa data sarà elevato a 485,00 euro l’Elemento Perequativo.
Gli incrementi afferenti le retribuzioni relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2013 verranno erogati in unica soluzione unitamente alle competenze del mese di settembre 2013.
Trasferta
Dall’1/1/2014 le misure per l’indennità di trasferta sono le seguenti:
Misura dell’indennità | Dal 1/1/2014 |
Trasferta intera | 42,80 |
Quota per il pasto meridiano o serale | 11,72 |
Quota per il pernottamento | 19,36 |
Apprendistato Professionalizzante
L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, recepito dall’Accordo Interconfederale in materia del 20/4/2012, e al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai ventinove.
Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 3.a alla 7.a, con riferimento, per quest’ultima, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Durata del contratto
La durata minima del contratto è di 6 mesi; la durata massima del contratto è pari a 36 mesi. Per i lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o terziaria) inerente alla professionalità da conseguire tale durata sarà ridotta di 6 mesi.
Saranno assunti lavoratori con inquadramento finale in 7.a, 8.a e 9.a categoria solo se in possesso di laurea inerente. Le figure professionali per le quali è prevista la mobilità in 3.a, cosi come stabilito dall’art. 11 lettera C) punto II e punto III (linee a catena), al termine del periodo di apprendistato saranno inquadrate in 3.a cat.; per le sole figure professionali addette a produzioni in serie svolte su linee di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprensibili nella declaratoria della 3.a cat. La durata massima sarà pari a 24 mesi.
Inquadramento e retribuzione
Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione.
La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo.
Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello.
Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.
La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata fatte salve diverse intese fra le Parti contraenti.
La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.
Durata complessiva Mesi | Primo periodo Mesi | Secondo periodo Mesi | Terzo periodo Mesi |
36 | 12 | 12 | 12 |
30 | 10 | 10 | 10 |
24 | 8 | 8 | 8 |
La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazioni alle qualifiche da conseguire:
– 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 5.a e 6.a categoria
– 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 4.a e 9.a categoria
– 24 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 3.a, 7.a e 8.a categoria.
Ore di Formazione
La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, e potrà essere svolta anche on the job e in affiancamento.
La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011.
La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo del cittadino, le Parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa utilizzando il modello standard definito nel CCNL da depositarsi presso l’ENFEA ai fini dell’aggiornamento del libretto formativo del cittadino.
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