Metalmeccanici (industria): accordo integrativo in materia di welfare
SEZIONE QUARTA – TITOLO IV – WELFARE
A decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 100 euro, elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019 da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo mètaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda non può superare i 100, 150 e 200 euro rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019.
Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l’andamento dell’attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.
Nel corso della fase di prima applicazione e comunque entro il mese di febbraio 2018, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto.
STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI
(normativa vigente al 27 febbraio 2017)
OPERE E SERVIZI PER FINALITA’ SOCIALI | |
– Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. f del TUIR – Regime fiscale e contributivo: non soggetti – Soggetti beneficiari: dipendenti e i familiari anche se non fiscalmente a carico – Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro): – Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati – Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore) – Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica – Documento di legittimazione nominativo (C.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto) | |
FINALITÀ | SERVIZI |
EDUCAZIONE e ISTRUZIONE | – Corsi extraprofessionali – Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingue) – Servizi di orientamento allo studio |
RICREAZIONE | – Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv, … – Abbonamenti o ingressi a palestre, centri sportivi, impianti sciistici, Spa, … – Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani, … – Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case vacanza – Biglietteria e prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze – Attività culturali (mostre e musei) – Biblioteche – Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli, …) |
ASSISTENZA SOCIALE | – Assistenza domiciliare – Badanti – Case di riposo (R.S.A.) |
ASSISTENZA SANITARIA | – Checkup medici – Visite specialistiche – Cure odontoiatriche -Terapie e riabilitazione – Sportello ascolto psicologico |
CULTO | – Pellegrinaggi (pacchetti completi) |
SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE E PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI ANZIATI E/O NON AUTOSUFFICIENTI | |
– Riferimento normativo: Art. 51 comma 2 lett. f-bis, f-ter del TUIR – Regime fiscale e contributivo: non soggetti – Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico – Modalità di erogazione: – Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati – In questi casi è ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione – Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica – Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto) | |
Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare | – Asili nido – Servizi di babysitting – Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore – Università e Master – Libri di testo scolastici e universitari |
Servizi integrativi, di mensa e di trasporto connessi all’educazione e istruzione | – Doposcuola o Pre-scuola – Buono pasto mensa scolastica – Scuolabus, gite didattiche – Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/lingua italiana per bambini stranieri, …) |
Ludoteche e centri estivi e invernali | Spese per frequentazione di campus estivi e invernali – Spese per frequentazione di ludoteche |
Borse di studio | – Somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio |
Servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti – Familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni) – Familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua – è richiesta certificazione medica) | – Badanti – Assistenza domiciliare – Case di riposo (R.S.A.) – Case di cura |
BENI E SERVIZI IN NATURA |
– Riferimento normativo: Art. 51, comma 3 del TUIR – Regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non superiore a 258,23 euro annui; ATTENZIONE: Se il valore dei benefits messi a disposizione del dipendente eccede nell’anno tale limite, l’intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione – Soggetti beneficiari: dipendenti |
ESEMPLIFICAZIONI |
– Buoni spesa per generi alimentari – Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico) – Buoni spesa per acquisti vari – Buoni carburante – Ricariche telefoniche |
SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO per il raggiungimento del posto di lavoro |
– Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. d) del TUIR – Regime fiscale e contributivo: non soggetti – Soggetti beneficiari: dipendenti – Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro): – Servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o forniti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore |
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