Premessa e costituzione delle parti

L’anno 2022 il giorno 1 del mese di agosto in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in Via del Consolato n°6, si è raggiunto il seguente accordo integrativo e modificativo del CCNL in epigrafe,

TRA

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

E

FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato

Premesso che

Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo Modificativo, le Parti Sindacali sottoscrittrici, dopo ampia discussione ed all’esito di una complessiva valutazione di opportunità in merito, hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al CCNL Addetti all’Industria Metalmeccanica privata alla Installazione Impianti e all’ articolo suindicato.

Le seguenti variazioni avranno effetto a decorrere dal 1° agosto 2022; esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari. Resta inteso che per i contratti di apprendistato in essere alla data del 31/07/2022 resterà in vigore la normativa in essere alla data di stipula del contratto di apprendistato, mentre a partire dal 1/08/2022 si procederà ad una rimodulazione della disciplina di suddetto contratto.

Modifica all’Art. 56 (Apprendistato professionalizzante)

L’art. 56 viene così modificato e sostituito:

  1. Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs.n.226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
  2. Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nei livelli dal 6° al 1° e con riferimento, per i livelli 1 e 2S, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
  3. La formazione professionalizzante non sarà inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere svolta anche “on the job” e in affiancamento. La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015.
  4. I lavoratori saranno inquadrati nel livello di inquadramento corrispondente alla qualifica professionale da conseguire.
  5. La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante è di 6 mesi, mentre quella massima è pari a 36 mesi. Tale durata è ridotta di 6 mesi per i lavoratori in possesso di diploma di scuola professionale o lauree inerenti alla professionalità da conseguire.
  6. l trattamento retributivo sarà percentualizzato come da tabella di seguito riportata, nella quale viene indicata anche la durata del contratto di apprendistato. Qualora le durate complessive del contratto di apprendistato siano inferiori a quelle riportate in tabella, la durata dei singoli periodi sarà adeguata in misura proporzionale ferma restando la relativa percentuale di retribuzione applicabile nei tre periodi.

Livello

Durata

1° periodo

2° periodo

3° periodo

 

1-2S-2-3-4-5-6

36 mesi

12 mesi

85%

12 mesi

90%

12 mesi

95%

30 mesi

10 mesi

85%

10 mesi

90%

10 mesi

95%

6

24 mesi

8 mesi

85%

8 mesi

90%

8 mesi

95%

Le suindicate modifiche, integrazioni e/o sostituzioni ed esplicitazioni degli articoli suindicati e contenuti nel presente accordo modificativo avranno effetto ed efficacia a far data dal 01/08/2022.