Metalmeccanici (industria): Linee guida per l’applicazione della Banca delle ore solidale
Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm, al fine di valorizzare e promuovere l’istituto della Banca ore solidale prevista dall’art. 24 del D.Lgs. 14 settembre. 2015, n. 151, facendo seguito a quanto condiviso nella Dichiarazione posta in calce all’art. 5, Sezione IV, Titolo III, del CCNL 26 novembre 2016 hanno condiviso le seguenti Linee guida quale strumento di indirizzo per le singole regolamentazioni che possono essere stipulate e/o adottate in sede aziendale.
Linee guida per l’applicazione della Banca delle ore solidale
1. La Banca delle ore solidale può essere attivata, oltre che per la fattispecie legale di assistenza di figli minori che necessitano di cure costanti, per le situazioni di grave necessità che abbiano determinato fra i lavoratori dell’azienda l’esigenza di aiutare i colleghi interessati attraverso la cessione volontaria, a titolo gratuito, di quote di P.a.r. accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili.
2. L’attivazione dell’istituto potrà essere richiesta per il tramite della R.S.U. o dei lavoratori e la Banca ore solidale sarà avviata previo consenso dei lavoratori beneficiari che dovranno fornire liberatoria relativamente alla vigente normativa sulla Privacy.
3. L’azienda informerà i lavoratori dell’attivazione della banca delle ore solidale e riceverà le disponibilità ad aderire da parte degli stessi.
4. Le quote di ferie aggiuntive e di P.a.r. cedibili sono quelle accantonate per le quali non sia stata già versata la contribuzione previdenziale.
5. Le quote di ferie aggiuntive e di P.a.r. ceduti e confluiti nella Banca ore solidale sono valorizzati sulla base della retribuzione goduta dal lavoratore cedente al momento della cessione; la massa monetaria così determinata sarà divisa per la retribuzione oraria del lavoratore fruitore dei permessi al fine di identificare il numero di ore di permesso a cui egli avrà diritto.
6. Le ore sono cedute al loro valore lordo nominale in quanto la contribuzione e la tassazione sarà applicata sulle ore di permesso che saranno fruite dal lavoratore beneficiario.
7. Nell’accordo o regolamentazione aziendale sono stabiliti:
– le situazioni per le quali si decide di avviare l’istituto;
– il periodo entro il quale i dipendenti dovranno manifestare in forma scritta la loro volontà di cedere le ferie aggiuntive non fruite e/o i Par accantonati in Conto ore e la quantità minima di ore cedibili;
– l’eventuale modalità di partecipazione aziendale;
– i tempi tecnici necessari per avviare praticamente l’istituto;
– le modalità ed il periodo entro il quale il beneficiario potrà godere di tali permessi aggiuntivi;
– l’eventuale proroga dell’istituto;
– la gestione degli eventuali residui della Banca ore solidale non fruite; in mancanza di regolamentazione aziendale gli eventuali residui della Banca ore solidale rientreranno nella disponibilità dei lavoratoti cedenti in misura proporzionale rispetto alla quantità di retribuzione equivalente delle ore cedute.
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