Metalmeccanici (piccola industria): accordo istitutivo dell’Ente Bilaterale Metalmeccanici
ACC 15-11-2013
premessa
Costituzione Delle Parti
Verbale di accordo
In relazione a quanto stabilito nel Contratto Nazionale (All. A) sottoscritto tra Unionmeccanica-Confapi e Fiom Cgil in data 29 luglio 2013 e al successivo Verbale di Incontro del 4 ottobre 2013 (All. B).
Premesso che
a) nel CCNL Unionmeccanica-Confapi del 29.7.2013 sono stati recepiti gli accordi interconfederali sottoscritti da Confapi con Cgil Cisl e Uil,
b) è stato definito con il CCNL un nuovo articolo “Diritto alle Prestazioni della Bilateralità” che coinvolge tutte le imprese;
c) in data 4 ottobre 2013 le parti hanno definito di approfondire i contenuti di detto nuovo articolo in un apposito incontro al fine di tener conto delle specificità del settore metalmeccanico;
d) le prestazioni previste, di cui ai precedenti punti a) e b), rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che i trattamenti previsti sono vincolanti per tutte le imprese e che le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo, a nessun titolo assorbibile, aggiuntivo pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità;
e) le parti intendono dare immediata e piena attuazione al CCNL sottoscritto in data 29 luglio 2013;
f) alla data odierna non sono operativi gli organismi istituiti dagli accordi interconfederali recepiti dal CCNL e si rende pertanto necessario dare piena applicazione a quanto previsto dal detto nuovo articolo del CCNL, definendo articolazioni e modalità della Bilateralità per la durata del CCNL stesso,
la delegazione di Unionmeccanica-Confapi e la delegazione trattante della Fiom-Cgil concordano quanto segue
1. le premesse fanno parte integrante del presente accordo,
2. di istituire, in applicazione a quanto comunemente definito e al fine di cogliere la specificità del settore metalmeccanico, l’”ENTE BILATERALE METALMECCANICI” (E.B.M.) deputato alla raccolta dei versamenti dovuti dalle imprese in applicazione a quanto previsto dal CCNL del 29 luglio 2013, fermo restando che le attività previste dalla bilateralità non potranno eccedere le disponibilità finanziarie e dovranno garantire l’equilibrio economico della gestione in ogni singolo esercizio,
3. lo statuto sottoscritto contestualmente in data odierna per la costituzione del E.B.M (all. C) è parte integrante del presente accordo,
4. a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di novembre 2013 i contributi a carico delle imprese aderenti al sistema della bilateralità, previsti dal CCNL Unionmeccanica-Confapi del 29 luglio 2013, confluiranno all’E.B.M.
5. di istituire nell’E.B.M., con decorrenza 1 novembre 2013, i fondi di seguito indicati:
Parte 1
Fondo Sicurezza Metalmeccanici
1) Fondo Sicurezza Metalmeccanici, gestito da un Organismo Paritetico Nazionale Metalmeccanici (O.P.N.M.) che le parti si impegnano a costituire entro 31 gennaio 2014 e che, in coordinamento con le rispettive realtà territoriali, svolgerà il compito di:
a) indirizzo e definizione delle politiche, gestione e monitoraggio delle iniziative e delle attività in materia di salute e sicurezza;
b) linee guida per la formazione dei lavoratori, degli RLS, degli RLST Metalmeccanici, degli RSPP.
Il Fondo Sicurezza Metalmeccanici è alimentato come previsto nel CCNL del 29 luglio 2013.
Inoltre il Fondo Sicurezza Metalmeccanici è alimentato da altre risorse pubbliche o private e in particolare con le risorse provenienti dal Fondo ex art. 52 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per le quali le parti definiranno in sede tecnica procedure e modalità operative da proporre al Governo e all’Inail.
Le risorse del Fondo Sicurezza Metalmeccanici saranno destinate a:
a) formazione dei lavoratori;
b) formazione e aggiornamento RLS;
c) formazione e aggiornamento RSPP;
d) funzionamento, formazione e aggiornamento RLST Metalmeccanici;
e) spese di gestione.
In questo contesto le parti, in coerenza con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29 luglio 2011 n. 20 “Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolte da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi”, sin d’ora comunemente definiscono le seguenti attività nell’ambito delle risorse raccolte dal Fondo Sicurezza Metalmeccanici:
a) attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in coerenza con l’art. 10 D.Lgs. 81/2008;
b) collaborazione nella formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti realizzata dalle imprese, in coerenza con l’art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008 e con gli accordi Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012;
c) programmazione di attività formative in tema di salute e sicurezza dei lavoratori in coerenza con l’art. 2, comma 1, lett. h del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni e con l’art. 2 comma 1 lett. ee) del D.Lgs. n. 81/2008.
L’atto costitutivo e lo statuto per la costituzione dell’Organismo Paritetico Nazionale Metalmeccanici, che le parti si impegnano a sottoscrivere entro il 31 gennaio 2014 saranno parte integrante del presente accordo.
Parte 2
Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici
2) Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici che, in coordinamento con le rispettive realtà territoriali, svolgerà il compito di:
a) valorizzare, sostenere e accrescere la formazione dei lavoratori apprendisti metalmeccanici e definirne indirizzi e contenuti,
b) garantire certezza per le imprese ed effettività dei percorsi formativi per i giovani coinvolti nei percorsi di apprendistato.
Il Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici è alimentato come previsto nel CCNL del 29 luglio 2013.
Inoltre il Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici è alimentato da altre risorse pubbliche o private, ad ogni livello locale, nazionale ed europeo, e destinate alle finalità previste dal Fondo stesso.
Le risorse del Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici saranno destinate e ripartite sia a favore dei costi sostenuti dalle aziende per la formazione degli apprendisti che a sostegno delle spese sostenute dal lavoratore apprendista quali, a titolo meramente esemplificativo, trasporti, pasti, ore di viaggio etc.
Parte 3
Fondo Sostegno Al Reddito Metalmeccanici
3) Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici, quale strumento integrativo degli strumenti previsti per legge che, in coordinamento con le rispettive realtà territoriali, svolgerà il compito di individuare, valorizzare, sostenere e accrescere modalità e tipologie di interventi inerenti il sostegno al reddito.
In questo contesto le parti sin d’ora comunemente definiscono, nell’ambito delle risorse raccolte dal Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici, le seguenti azioni e i seguenti interventi mutualistici:
a) sostegni sia alle imprese che ai lavoratori, finalizzati alla garanzia della copertura in caso di malattia, compresa la tutela dei lavoratori in caso di malattia di lunga durata;
b) sostegno finalizzato a integrare il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori nell’ambito della assistenza alla non autosufficienza, infortuni gravi, diritto allo studio, maternità;
c) sostegno alla formazione dei delegati sindacali,
d) altre azioni, nell’ambito delle risorse raccolte, a sostegno dell’integrazione al reddito delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici.
Il Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici è alimentato come previsto nel CCNL del 29 luglio 2013.
Inoltre il Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici è alimentato da altre risorse pubbliche o private, ad ogni livello locale, nazionale ed europeo, e destinate alle finalità previste dal Fondo stesso.
Parte 4
Dichiarazione A Verbale Fiom Cgil
La FIOM CGIL definisce di destinare al fondo stesso il 50% della quota versata dalle imprese per assistenza contrattuale, e specificamente quella di competenza delle OO.SS. prevista al punto d) “Osservatorio della contrattazione e del lavoro” del nuovo articolo – Diritto alle Prestazioni della Bilateralità del CCNL del 29 luglio 2013; di conseguenza il Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici è alimentato con una ulteriore quota annua pari a 6 euro annui (0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore (di cui 0,50 euro annui destinati alle attività di sostegno alla formazione dei delegati prevista dal Fondo stesso).
4) Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico che, in coordinamento con le rispettive realtà territoriali, svolgerà il compito di
a) sostenere e sviluppare gli strumenti bilaterali e le relative articolazioni territoriali;
b) sostenere e sviluppare le attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché la contrattazione territoriale di II livello;
c) sostenere e sviluppare ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale).
L’Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico è
alimentato, come previsto nel CCNL del 29 luglio 2013 e con le modifiche previste dalla dichiarazione a verbale della Fiom Cgil del presente accordo, con quote annue di contributi a carico delle imprese aderenti al sistema della bilateralità pari a:
– 8 euro annui (0,66 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore per le attività di cui ai precedenti punti a) e b) del presente capitolo.
Parte 5
Dichiarazione A Verbale Delle Parti
Con riferimento alle risorse destinate alle attività di cui ai punti a) e b) del presente capitolo, assolti i costi relativi alle attività della stampa del CCNL e delle attività bilaterali di sostegno allo sviluppo della contrattazione, le parti comunemente si danno atto della volontà di destinare le residue risorse al Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici.
– 12 euro annui (1 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore per le attività di cui al precedente punto c) del presente capitolo di cui:
– 6 euro annui (0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore che, come previsto nella dichiarazione a verbale della Fiom Cgil del presente accordo, sono destinati al Fondo Sostegno al Reddito;
– 6 euro annui (0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore di competenza di Unionmeccanica-Confapi e destinati per la assistenza contrattuale alle imprese prevista al punto c) del presente capitolo.
Inoltre l’Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico è alimentato da altre risorse pubbliche o private, ad ogni livello locale, nazionale ed europeo, e destinate alle finalità previste dall’Osservatorio stesso.
Parte 6
Modalita’ Dei Versamenti
In applicazione a quanto comunemente definito e al fine di cogliere la specificità del settore metalmeccanico, le parti definiscono articolazioni e modalità dei versamenti della Bilateralità e concordano che:
a) il versamento sopra definito avrà cadenza mensile e avverrà a mezzo di convenzioni da sottoscrivere con l’Inps per l’affidamento allo stesso istituto attraverso la procedura F24/UNIEMENS;
b) nelle more della convenzione, viene comunemente individuato dalle parti che il versamento dovuto dalle imprese venga effettuato tramite bonifico bancario secondo le modalità allegate al presente accordo (All. D);
c) il versamento relativo alle 5 mensilità dell’anno 2013, dovuto per il periodo 1 giugno 2013/31 ottobre 2013, andrà effettuato comunque tramite bonifico bancario (con le modalità previste dall’allegato D) in due rate di pari importo entro il 31 gennaio 2014 ed entro il 31 maggio 2014, quale contributo a carico delle imprese aderenti al sistema della bilateralità come previsto dal CCNL Unionmeccanica – Confapi del 29.7.2013.
Parte 7
Distribuzione Del Contratto
Le aziende, a partire dal mese di gennaio 2014 ed entro il mese di marzo 2014 distribuiranno gratuitamente a ciascun lavoratore in forza una copia del CCNL 29 luglio 2013 la cui stampa sarà finanziata, per le aziende aderenti al sistema della bilateralità, tramite le risorse destinate all’Osservatorio della contrattazione e del lavoro di cui al punto 4 del presente accordo.
Parte 8
Quota Contribuzione Una Tantum
Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dalla sottoscrizione del presente accordo ed entro il 31.12.2013, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL la Fiom Cgil chiede ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30 euro da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di Aprile 2014 (All. E).
Le aziende distribuiranno insieme alla busta paga corrisposta nel mese di gennaio 2014 l’apposito modulo (All. F) che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta della Fiom Cgil e che dovrà essere consegnato all’azienda entro il 15 Marzo 2014.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni Imprenditoriali alla Fiom Cgil del numero delle trattenute effettuate.
Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C.C. Bancario n. 000002464702 intestato a Fiom Cgil Contratto Unionmeccanica Confapi presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 1 di Roma – Via Po n. 94 – 00198 Roma (RM) Codice IBAN IT 34 F 01030 03201 000002464702.
ALLEGATO A
Ipotesi Di Accordo 29 Luglio 2013
Ipotesi di accordo 29 luglio 2013 – per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti
ALLEGATO B
Verbale Di Incontro Del 4 Ottobre 2013
In data 4 ottobre 2013, a seguito della validazione tramite referendum delle lavoratrici e dei lavoratori interessati dell’ipotesi di accordo raggiunta il 29 luglio 2013 tra Unionmeccanica-Confapi e Fiom-Cgil,
la delegazione di Unionmeccanica-Confapi e Unionorafi-Confapi,
e
la delegazione trattante della Fiom Cgil
si sono incontrate a Roma presso la sede Unionmeccanica-Confapi di Via del Plebiscito 112/117 ed hanno sottoscritto conclusivamente il Contratto Nazionale Unionmeccanica-Confapi per le piccole e medie imprese metalmeccaniche.
In relazione a quanto stabilito nel Contratto Nazionale Unionmeccanica, relativamente all’articolo “Diritto alle prestazioni della Bilateralità”, Unionmeccanica-Confapi e Fiom-Cgil concordano di programmare un incontro, aperto alla partecipazione di tutte le OO.SS. che hanno partecipato alla trattativa, entro il corrente mese di ottobre per approfondire i contenuti del detto nuovo articolo e al fine di tenere conto delle specificità del settore metalmeccanico.
Le parti confermano la corresponsione degli aumenti contrattuali secondo le modalità e gli importi definiti con il CCNL e invitano, in attesa dell’esito del programmato incontro, a non eseguire ancora i versamenti previsti a favore della bilateralità.
Le parti convengono che il campo di applicazione del presente CCNL include il comparto orafo, argentiero, della bigiotteria e della orologeria ed affini.
Le parti istituiscono una apposita commissione negoziale, aperta alla partecipazione di tutte le OO.SS. che hanno partecipato alla trattativa, al fine di definire, durante la fase di stesura del testo contrattuale:
– specifiche previsioni per il comparto orafo, argentiero, della bigiotteria e della orologeria e affini;
– iniziative finalizzate alla copertura salariale in caso di malattia, compresa la tutela dei lavoratori in caso di malattia di lunga durata;
– modifiche delle norme contrattuali relative al ricorso al Part-Time, ai permessi per aspettativa e all’anticipo del TFR, per renderle coerenti con le modifiche normative e legislative nonché per facilitare il ricorso ai PAR da parte dei lavoratori.
ALLEGATO C
Statuto E.b.m.
Art. 1 – Costituzione, sede e durata
In attuazione di quanto previsto dal CCNL 29 luglio 2013, stipulato tra Unionmeccanica-Confapi e Fiom Cgil e dal successivo verbale di incontro del 4 ottobre 2013, è costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, tra Unionmeccanica-Confapi, Unione di Categoria di Confapi, e Fiom- Cgil l’Associazione denominata Ente Bilaterale Metalmeccanici (E.B.M.) per le piccole e medie imprese metalmeccaniche regolato dal presente Statuto e, per tutto quanto non espressamente previsto, dal Codice Civile e dalle normative vigenti.
L’E.B.M. ha sede in Roma presso Unionmeccanica – Confapi Via della Colonna Antonina 52, e la sua durata è correlata alla durata del CCNL sottoscritto in data 29 luglio 2013.
Art. 2 – Scopi e finalità
L’E.B.M. non ha fini di lucro e promuove e favorisce, accogliendo le specificità del settore metalmeccanico, le prestazioni previste dal CCNL 29 luglio 2013 in tema di diritto alle prestazioni della bilateralità ad integrazione della retribuzione globale di fatto e della normativa a tutela dei lavoratori definita nel CCNL stesso, progettando e realizzando le azioni definite dalle parti sociali nell’atto costitutivo del 15 novembre 2013 e nel relativo verbale di accordo allegato.
Art. 3 – Soci e aderenti
Sono soci costituenti dell’E.B.M. la Fiom-Cgil e Unionmeccanica-Confapi sottoscrittrici del CCNL 29 luglio 2013.
Sono aderenti, senza diritto di voto, con la qualifica di aderenti beneficiari, ai soli fini delle prestazioni, le imprese in regola con i versamenti previsti.
Si prevede la figura dei soci aggregati di tutte quelle OO.SS. che hanno partecipato alla trattativa del CCNL sottoscritto in data 29 luglio 2013 e la loro adesione deve essere deliberata dall’Assemblea, la quale determinerà la conseguente composizione degli organi statutari.
L’ammissione è deliberata dall’assemblea su proposta del Comitato Esecutivo.
Art. 4 – Entrate e Bilancio
Sono entrate del E.B.M.
a) i versamenti dovuti dalle imprese in applicazione a quanto stabilito dal CCNL 29 luglio 2013;
b) altre risorse pubbliche o private, ad ogni livello locale, nazionale ed europeo e destinate alle finalità previste dal E.B.M.
L’esercizio finanziario del E.B.M. ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; le attività previste non potranno eccedere le disponibilità finanziarie e dovranno garantire l’equilibrio economico della gestione in ogni singolo esercizio.
In ogni esercizio finanziario il Comitato Esecutivo predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che devono essere approvati dall’assemblea nei seguenti termini:
a) entro il 31 gennaio di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’esercizio finanziario in corso;
b) entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente;
c) è definito che il primo bilancio del E.B.M. si chiuderà al 31 dicembre 2014 e che i versamenti relativi all’anno 2013 sono di competenza del primo bilancio.
I bilanci preventivi e consuntivi, le rendicontazioni del Comitato Esecutivo, le delibere di approvazione dell’assemblea e la relazione di gestione del Collegio di Revisione dei Conti devono essere trasmessi, 15 giorni prima della loro approvazione e successivamente entro 10 giorni dall’approvazione, alla Fiom-Cgil ed a Unionmeccanica-Confapi sottoscrittrici del CCNL 29 luglio 2013, nonché al Presidente di Confapi.
Art. 5 – Organi
Sono organi del E.B.M.
a) l’Assemblea;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente e Vicepresidente;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 6 – Assemblea
L’Assemblea è composta da cinque rappresentanti designati dalla Fiom-Cgil e da cinque rappresentanti designati da Uniomeccanica-Confapi, di cui uno è obbligatoriamente il Presidente di Confapi.
L’assemblea dura in carica tre anni, i componenti designati dalle parti sono rinnovabili e possono essere sostituiti dalla parte che li ha designati in qualsiasi momento senza necessità di motivazione.
Ogni incarico è da intendersi a tutti gli effetti a titolo gratuito; le modalità dei rimborsi spese saranno definite dal Regolamento dell’E.B.M..
Ogni componente può, con delega scritta verificata dal Presidente dell’Assemblea e conservata agli atti, farsi rappresentare con diritto di voto da un componente dell’assemblea appartenente alla medesima parte designante. Il Presidente di Confapi, con delega scritta, potrà farsi rappresentare da un componente dell’assemblea designato da Unionmeccanica-Confapi.
Art. 7 – Poteri dell’Assemblea
L’Assemblea:
a) nomina i componenti del comitato esecutivo ai sensi del successivo art. 9;
b) approva i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi di attività e il piano delle iniziative diretti all’attuazione degli scopi dell’E.B.M.;
c) approva i regolamenti interni e le successive modifiche;
d) nomina il Tesoriere all’interno del Comitato Esecutivo, nel rispetto dell’alternanza, tra i soci designati dal socio costituente che non designa il Presidente;
e) delibera sulle direttive generali relative alla gestione dei fondi, come definiti tra le parti costituenti con l’atto costitutivo del 15 novembre 2013, ed il relativo verbale di accordo allegato, al fine di garantire le prestazioni previste con il CCNL 29 luglio 2013;
f) delibera su modifiche statutarie, adesione di nuovi soci, scioglimento dell’Associazione, atti di straordinaria amministrazione e su ogni altra questione proposta dal Comitato Esecutivo.
L’assemblea è convocata dal Presidente o dal Vicepresidente per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o PEC inviata almeno 10 giorni prima con indicazione di luogo, giorno, ora e argomenti all’ordine del giorno ai soci costituenti e mediante email ai componenti designati; la prima assemblea potrà essere convocata in concomitanza con la costituzione dell’E.B.M.
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, e comunque quando richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente, da almeno il 50% dei componenti, dal Comitato Esecutivo o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi (pari a 7 componenti) dei componenti l’Assemblea.
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide se prese a maggioranza di due terzi dei componenti dell’assemblea stessa (pari a 7 componenti) e debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, o dal Vicepresidente, e dal verbalizzante. Il verbale di ogni assemblea sarà redatto a cura di un componente dell’assemblea nominato tra i componenti designati dal socio costituente che non esprime in quella seduta la presidenza dell’assemblea.
Art. 8 – Presidente e Vicepresidente
Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati, a turno e alternativamente, uno da Fiom-Cgil e uno, da Unionmeccanica-Confapi. Il Presidente e il Vicepresidente sono rinnovabili e possono essere sostituiti in qualsiasi momento dalla parte che li ha nominati senza necessità di motivazione. La prima nomina sarà di competenza di Unionmeccanica-Confapi.
Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica tre anni come gli altri componenti dell’assemblea; in caso di dimissioni o sostituzione il socio che lo ha nominato procede alla nuova nomina ed il nuovo Presidente o Vicepresidente rimane in carica fino allo scadere del triennio del Presidente o del Vicepresidente sostituito o decaduto, rispettando il criterio della alternanza e della turnazione.
Il Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente,
a) ha la legale rappresentanza dell’E.B.M. di fronte a terzi e in giudizio;
b) convoca e presiede l’assemblea e il comitato esecutivo;
c) dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea e del comitato esecutivo;
d) verifica l’osservanza dello statuto e svolge ogni altro compito che gli venga affidato, con delibera, dall’assemblea e dal comitato esecutivo.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o nelle more della sostituzione.
Art. 9 – Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è nominato dall’assemblea ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da due componenti l’assemblea designati dalla Fiom Cgil e due componenti l’assemblea designati dalla Unionmeccanica-Confapi, sottoscrittrici del CCNL 29 luglio 2013.
Il Comitato Esecutivo
a) rimane in carica tre anni;
b) predispone il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, e le rendicontazioni;
c) dispone la gestione ordinaria del E.B.M.
d) vigila, al fine di garantire le prestazioni previste con il CCNL 29 luglio 2013, sulla gestione dei fondi, come definiti tra le parti costituenti con l’atto costitutivo del 15 novembre 2013 ed il relativo verbale di accordo allegato. Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente o il Vicepresidente lo ritengano necessario.
Il Comitato Esecutivo prende le decisioni relative alla gestione ordinaria con il consenso di tutti i componenti presenti e per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno uno dei componenti di entrambi i soci costituenti.
Art. 10 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’assemblea ed è composto:
a) dal Presidente, indicato congiuntamente da Fiom-Cgil e da Unionmeccanica-Confapi;
b) da due Revisori effettivi, di cui uno su indicazione della Fiom-Cgil e uno su indicazione di Unionmeccanica-Confapi.
I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e hanno il compito di:
a) vigilare e controllare la gestione amministrativa dell’E.B.M.;
b) redigere la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all’approvazione della assemblea.
I compensi dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sono definiti dal Comitato esecutivo dell’E.B.M. e necessitano dell’approvazione dell’assemblea, avendo a riferimento, in un’ottica di contenimento dei costi e al fine di salvaguardare le finalità dell’E.B.M. stesso, i compensi definiti dagli ordini/albi professionali nazionali.
Art. 11 – Scioglimento e cessazione
In caso di scioglimento dell’E.B.M. o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l’assemblea provvederà alla nomina di tre liquidatori che, in caso di mancato accordo, saranno designati dal Presidente dell’Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti con l’obbligo di devolvere il patrimonio a favore degli interventi mutualistici a sostegno dei lavoratori e delle imprese previsti nell’ambito del Fondo Sostegno al Reddito.
ALLEGATO D
REGOLAMENTO PER IL VERSAMENTO ALL’ENTE BILATERALE METALMECCANICI
Unionmeccanica e FIOM CGIL, in applicazione a quanto sottoscritto con il CCNL il 29 luglio 2013 e al fine di tenere conto delle specificità del settore metalmeccanici, con accordo raggiunto in data 15 novembre 2013 hanno costituito l’EBM (Ente Bilaterale Metalmeccanici).
A far data dalle retribuzioni afferenti il corrente mese di novembre, le Aziende dovranno provvedere ad effettuare i versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza, secondo quanto previsto dal CCNL 29 luglio 2013, e che di seguito vengono riportati.
Il versamento relativo alle 5 mensilità dell’anno 2013, dovuto per il periodo 1 giugno 2013/31 ottobre 2013, andrà effettuato comunque tramite bonifico bancario in due rate di pari importo entro il 31 gennaio 2014 ed entro il 31 maggio 2014.
Fondo Sicurezza Metalmeccanici
18 euro annui (1,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuta dalle aziende prive di RLS
6 euro annui (0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore per le aziende con il RLS.
Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici
6 euro annui (0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno
3 euro annui (0,25 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore Part-Time fino a 20 ore.
Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici
28 euro annui (2,33 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore
Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico
8 euro annui (0,66 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore
12 euro annui (1 euro mensile x 12 mensilità) per ciascun lavoratore
In attesa d’ottenere dall’Agenzia delle Entrate l’istituzione della “causale contributo per il versamento mediante modello F24” nonché di sottoscrivere la convenzione con l’INPS, i versamenti andranno effettuati, mediante bonifico bancario sul conto corrente …………………
Su tale conto dovranno momentaneamente convergere tutti gli importi previsti dalla bilateralità.
Il versamento relativo alle 5 mensilità dell’anno 2013, dovuto per il periodo 1 giugno 2013/31 ottobre 2013, andrà effettuato comunque tramite bonifico bancario sul conto corrente sopra indicato.
ALLEGATO E
Quota Associativa Straordinaria
Comunicato
In occasione dell’accordo 29 luglio 2013, il sindacato stipulante FIOM-CGIL chiede ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30,00 (trenta) euro da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel prossimo mese di aprile 2014.
Insieme alla busta paga corrisposta nel mese di gennaio 2014 i lavoratori riceveranno un apposito modulo da riconsegnare all’azienda entro il 15 marzo 2014 mediante il quale dichiarare l’accettazione o il rifiuto della richiesta.
Si sollecitano i lavoratori ad esprimere la propria scelta mediante la riconsegna del modulo in quanto in caso di mancata riconsegna sarà effettuata la ritenuta secondo il principio del silenzio-assenso.
ALLEGATO F
MODULO PER CONTRIBUZIONE SINDACALE
MODULO PER CONTRIBUZIONE SINDACALE STRAORDINARIA |
ALLA DIREZIONE AZIENDALE Tenuto conto che in occasione dell’accordo 29 luglio 2013 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, la FIOM-CGIL chiede una contribuzione straordinaria pari a 30,00 Euro, il sottoscritto ………………., nato a ……………, il ……./…../19…., matricola n. …………., (barrare l’opzione prescelta) AUTORIZZA [ ] NON AUTORIZZA [ ] la Direzione aziendale ad effettuare una trattenuta “Una Tantum” di 30,00 (trenta) Euro sulla retribuzione corrisposta nel corso del mese di aprile 2014 da versarsi quale contributo per le attività del sindacato Fiom-Cgil con bonifico sul C.C. Bancario n. 000002464702 intestato a Fiom Cgil Contratto Unionmeccanica Confapi presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 1 di Roma – Via Po n. 94 -00198 Roma (RM) CODICE IBAN IT 34 F 01030 03201 000002464702 “Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento dello scopo indicato”. La presente solleva la Direzione aziendale da ogni responsabilità conseguente salvo il regolare versamento della trattenuta. Si sollecitano i lavoratori ad esprimere la propria scelta mediante la riconsegna del modulo in quanto in caso di mancata riconsegna sarà effettuata la ritenuta secondo il principio del silenzio-assenso. Data ……………… Firma …………… |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CCNL Metalmeccanici Piccola Industria (Confimi) e welfare integrativo
- INPS - Messaggio n. 3378 del 27 settembre 2023 - Decreto interministeriale dell’8 agosto 2023, di modifica del Decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per il…
- INPS - Circolare n. 16 del 23 gennaio 2024 - Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE - Modifiche apportate dal decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 al Decreto Interministeriale 8 giugno 2015, n. 90401, e successive…
- INPS - Messaggio n. 4615 del 21 dicembre 2023 - Decreto interministeriale del 29 settembre 2023, di modifica del Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il…
- Decreto interministeriale del 29 settembre 2023, di modifica del Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei…
- Messaggio n. 3256 del 19 settembre 2023 - Decreto interministeriale del 28 luglio 2023, di modifica del Decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani -…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…