Metalmeccanici (piccola industria – Confapi): accordo per la costituzione delle RSU
COSTITUZIONE DELLE PARTI
Il 27 marzo 2018 tra UNIONMECCANICA e FIM-FIOM-UILM è stato stipulato il presente accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle aziende aderenti a UNIONMECCANICA, che disciplina la materia relativa alle rappresentanze sindacali unitarie con decorrenza 1° maggio 2018.
MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO
1. AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l’azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa di FIM-FIOM-UILM.
Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto, 4, lett. b), Sezione terza dell’A.I. 26 luglio 2016 a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale ai contenuti dell’A.I. stesso e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
L’iniziativa di cui al primo comma può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla rappresentanza sindacale unitaria e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
2. COMPOSIZIONE
Alla costituzione della rappresentanza sindacale unitaria si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
La RSU è unica per tutto il personale di ciascuna unità produttiva ed è composta da impiegati-quadri e da operai eletti, in rappresentanza di ciascuna delle predette categorie, in relazione alla entità numerica dei due gruppi.
Il numero degli aventi diritto diviso il numero totale dei seggi previsti nell’unità produttiva, definisce il numero minimo di lavoratori, siano essi impiegati/quadri e operai, per attivare su richiesta anche di una sola organizzazione sindacale il doppio collegio.
In tal caso, la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati/quadri viene effettuata in proporzione al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti, con arrotondamento all’unità superiore se pari o superiore allo 0,5. Il rappresentante di un collegio non può essere scelto tra gli appartenenti all’altro.
Nella composizione delle liste si perseguirà un’adeguata rappresentanza di genere attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie
3. NUMERO DEI COMPONENTI
Fatte salve le condizioni di miglior favore presenti in azienda, il numero dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie sarà pari a:
– 3 componenti per la rappresentanza sindacale unitaria costituita nelle unità produttive che occupano da 16 a 90 dipendenti;
– 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 91 a 150 dipendenti;
– 6 componenti nelle unità produttive che occupano da 151 a 250 dipendenti;
– 9 componenti nelle unità produttive che occupano da 251 a 400 dipendenti; ulteriori 3 componenti ogni 150 dipendenti.
4. DIRITTI, PERMESSI, LIBERTÀ SINDACALI, TUTELE E MODALITÀ DI ESERCIZIO
I componenti delle rappresentanze sindacali unitarie subentrano ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al Titolo 3° della L. 20 maggio 1970, n. 300.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali da accordi collettivi di diverso livello in materia di numero dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali (per la sola parte eccedente quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1990), diritti, permessi e libertà sindacali.
Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni sindacali stipulanti i seguenti diritti:
– diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24, L. 20 maggio 1970, n. 300;
– diritto di affissione di cui all’art. 25, L. 20 maggio 1970, n. 300.
5. COMPITI E FUNZIONI
Le rappresentanze sindacali unitarie subentrano alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La rappresentanza sindacale unitaria e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali .La rappresentanza sindacale unitaria e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure e modalità e nei limiti stabiliti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. DURATA E SOSTITUZIONE NELL’INCARICO
I componenti della rappresentanza sindacale unitaria restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente. La sostituzione del componente così decaduto avverrà con le medesime regole di cui sopra.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della rappresentanza sindacale unitaria con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
7. REVOCA DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
La rappresentanza sindacale unitaria decade dal mandato ricevuto in presenza di raccolta tra i lavoratori aventi diritto al voto di un numero di firme per la revoca superiore al 50% del numero dei lavoratori stessi.
Le firme, purché abbiano valore ai fini della revoca, dovranno essere opportunamente certificate.
8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19 della L. 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della rappresentanza sindacale unitaria, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire rappresentanza sindacale aziendale ai sensi della norma sopra menzionata.
DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
1. MODALITÀ PER INDIRE LE ELEZIONI
A partire dal 30° mese dalla permanenza in carica della RSU e comunque almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le Associazioni Sindacali di cui al punto 1, Sezione Seconda, dell’A.I. 26 luglio 2016, congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni entro la naturale scadenza.
Tale iniziativa si concretizza in una comunicazione scritta relativa a tale intendimento da inviare alle altre organizzazioni sindacali presenti, da affiggere in bacheca sindacale e da inviare alla Direzione aziendale.
Il termine per la presentazione delle liste alla Commissione Elettorale è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra; l’ora di scadenza si intende fissata alle ore 14 del quindicesimo giorno escluso quello dell’affissione.
2. QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE ELEZIONI
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’unità produttiva.
3. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Hanno diritto di votare tutti i dipendenti non in prova, in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni. Questi sono tenuti ad esercitare il diritto di voto presso il seggio della loro area elettorale.
Sono eleggibili gli operai, intermedi, impiegati e quadri non in prova, in forza all’unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4.
4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE
All’elezione della rappresentanza sindacale unitaria possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione nonché il presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Al fine di favorire un ordinato e corretto svolgimento delle procedure elettorali, nel caso di presentazione di liste elettorali da parte di associazioni sindacali di cui sopra, la raccolta delle firme potrà essere effettuata non prima dei 4 mesi antecedenti la scadenza della RSU come certificato sull’apposito modulo (allegato) da utilizzare per la raccolta delle firme messo a disposizione dalla RSU.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2/3 il numero complessivo dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria.
5. COMMISSIONE ELETTORALE
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall’unità produttiva, non candidato.
6. COMPITI DELLA COMMISSIONE
La Commissione elettorale immediatamente dopo la sua completa integrazione decide in merito ad eventuali contestazioni relative alla rispondenza delle liste ai requisiti previsti dalle norme di riferimento.
La Commissione elettorale entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste prenderà contatti con la Direzione aziendale ai fini dello svolgimento della procedura elettorale.
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nelle apposite bacheche messe a disposizione dall’azienda, almeno 8 giorni prima della data fissata per l’inizio delle elezioni.
Eventuali modifiche delle liste conseguenti ad opzioni di cui al 2° comma, nonché a contestazioni o reclami definiti dalla Commissione elettorale, sono ammesse entro i primi tre giorni dall’affissione senza che ciò dia luogo a proroghe nel periodo di affissione; delle rettifiche sarà data notizia nella bacheca e dei reclami sarà comunque fatta menzione nel verbale di scrutinio.
La commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dalla presente regolamentazione;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui alla presente regolamentazione;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
7. AFFISSIONI
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nello spazio di cui al precedente punto 1, almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni.
8. SCRUTATORI
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata nelle 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.
9. SEGRETEZZA DEL VOTO
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
10. SCHEDE ELETTORALI
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11. PREFERENZE
L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell’apposito spazio della scheda.
L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
12. MODALITÀ DELLA VOTAZIONE
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla commissione elettorale, previo accordo con la direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le aziende, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell’orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all’art. 20 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
13. COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accordo e da un Presidente nominato dalla commissione elettorale.
14. ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
A cura della commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un’urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
15. RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
16. COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente farà apporre all’elettore, nell’elenco di cui al punto 14, Attrezzatura del seggio elettorale, del punto B) Disciplina della elezione della rappresentanza unitaria la firma accanto al suo nominativo.
17. OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio, a cui possono presenziare gli elettori fuori dall’orario di lavoro, avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell’unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato – unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) – alla commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della rappresentanza sindacale unitaria sarà conservato secondo accordi tra la commissione elettorale e la direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
18. ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
La composizione della RSU, secondo quanto previsto dall’A.I. 26 luglio 2016, è determinata in proporzione dei voti ottenuti.
Ciascuna lista avrà diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi ed il numero dei posti disponibili per ciascun collegio.
I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale saranno attribuiti alle liste che abbiano riportato maggiori resti, anche se non avessero raggiunto il quoziente. A parità di resti tra liste diverse, il posto va attribuito alla lista che non ha conseguito alcun posto. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un posto, si ricorrerà al sorteggio.
A parità di preferenze fra due o più candidati della medesima lista, il posto va attribuito secondo la successione dei nominativi nelle liste.
19. RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
La commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni di calendario dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della commissione elettorale, alla direzione aziendale, alla Associazione Piccole e Medie Industrie – A.P.I. alla quale aderisce l’azienda e all’ITL.
20. COMITATO DEI GARANTI
Contro le decisioni della commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti. Tale comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell’Associazione Piccole e Medie Industrie territoriale alla quale aderisce l’azienda, ed è presieduto dal direttore dell’Ufficio provinciale lavoro e massima occupazione o da un suo delegato.
Il comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21. COMITATO NAZIONALE DI GARANZIA FIM-FIOM-UILM
Contro le decisioni della Commissione elettorale riguardanti le liste di FIM, FIOM e UILM, è ammesso,in prima istanza, ricorso che deve essere inoltrato entro 5 giorni al Comitato Nazionale di Garanzia FIM-FIOM- UILM, che si riunirà tempestivamente e ne verbalizzerà l’esito. Le decisioni saranno assunte all’unanimità e verranno notificate agli interessati; tali decisioni sono vincolanti per le strutture territoriali, e assolvono sia il ricorso al Comitato provinciale dei garanti che quello in sede legale. Nel caso in cui il Comitato non assuma una decisione all’unanimità, l’esito verrà verbalizzato ed entro 5 giorni potrà essere fatto ricorso al Comitato provinciale dei Garanti. Le decisioni assunte precedentemente verranno utilizzate per sciogliere i successivi dubbi interpretativi.
Le organizzazioni sindacali che partecipano ai rinnovi assumono le decisioni interpretative precedentemente date dal Comitato nazionale di Garanzia.
Le segreterie nazionali sono garanti dell’accordo e del rispetto integrale del presente regolamento nei confronti delle proprie strutture.
Il Comitato Nazionale di Garanzia sarà composto da un componente per ciascuna delle organizzazioni FIM-FIOM-UILM firmatarie del presente regolamento.
22. COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale ed alla locale organizzazione imprenditoriale d’appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti. Con le stesse modalità saranno comunicati i nominativi degli eventuali sostituti.
23. ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE
La direzione aziendale metterà a disposizione della commissione elettorale l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali.
24. NORMA GENERALE
Ai componenti la commissione elettorale, agli scrutatori, ai componenti il seggio elettorale ed ai componenti il comitato dei garanti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti della rappresentanze sindacali aziendali ed ora trasferiti ai componenti le rappresentanze sindacali unitarie, gli stessi svolgeranno il loro incarico al di fuori dell’orario di lavoro. In via eccezionale, previa richiesta delle organizzazioni sindacali, potranno utilizzare permessi sindacali retribuiti di spettanza delle organizzazioni stesse.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 febbraio 2020, n. 2862 - Il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell'Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 (T.U. sulla Rappresentanza, applicabile ratione temporis), deve essere interpretato nel senso che il…
- Edili (piccola industria - Confapi): accordo per il rinnovo del CCNL del 29 luglio 2019
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL CEMENTO CALCE (PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI)
- Tabelle Retributive CCNL LAPIDEI (PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI)
- Tabelle Retributive CCNL LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI)
- CCNL Metalmeccanici Piccola Industria (Confimi) e welfare integrativo
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…