AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 06 agosto 2020, n. 247
Articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Metodo di pagamento tracciabile ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante Alfa S.r.l. dichiara di voler sviluppare un software/sistema allo scopo di rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai clienti/…di strutture…
In particolare dichiara di sviluppare tale software per venire incontro a quella particolare utenza che per svariati motivi non possiede un conto corrente bancario e quindi non può utilizzare un metodo di pagamento tracciabile così come previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
L’istante evidenzia che l ‘articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha reso obbligatoria la tracciabilità dei pagamenti per fruire delle detrazioni previste dall’articolo 15 del TUIR (tra cui rientrano le detrazioni per spese sanitarie).
Il sistema funzionerebbe nel seguente modo.
Il paziente paga la prestazione sanitaria in contanti. Il professionista …, la segretaria, ecc. accederà al portale/servizio messo a disposizione con il software che sarà elaborato dalla società ed effettuerà un primo riconoscimento del paziente tramite gestionale e successivamente tramite scansione con pistola del codice fiscale e presentazione di carta d’identità. Accertata l’identità della persona, viene incassato il contante e verrà rilasciata dal sistema software una ricevuta di pagamento da allegare alla fattura per la prestazione eseguita e sulla quale sono indicati tutti i dati del paziente, i riferimenti del medico con la prestazione eseguita e relativa data.
La moneta contante confluisce in un conto di un istituto di pagamento che si chiama “Beta SpA”, istituto di pagamento autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia, il quale effettua nei confronti del medico tanti singoli bonifici per quanti sono i pagamenti effettuati con tutti i dati del paziente e della prestazione inseriti nella causale. Ovviamente l’intestatario del conto e del bonifico emesso nei confronti del medico/struttura sanitaria che incassa la parcella è l’istituto di pagamento Beta Spa.
Ciò premesso, l’istante chiede se la realizzazione del software/sistema, la cui funzionalità è stata appena descritta, garantisce un mezzo di pagamento tracciabile e valido al fine della detraibilità fiscale di cui all’articolo 15 del TUIR, sulla scorta delle modifiche intervenute dalla Legge di Bilancio 2020.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che il software che la società intende realizzare, così come precedentemente descritto, rispetta la normativa sulla tracciabilità e sia da considerare alla stregua degli altri sistemi di pagamento così come previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Infatti, i pagamenti confluiscono in un istituto di pagamento autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia chiamato “Beta Spa” nato per lo sviluppo e l’integrazione di sistemi di pagamento, emissione di carte di pagamento e gestione conti on-line, tecnologicamente avanzati, sicuri ed affidabili.
Di conseguenza, i soggetti che effettuano i pagamenti potranno detrarre ai fini fiscali la spesa sostenuta così come previsto dall’articolo 15 del TUIR, in quanto pagata con mezzi tracciabili rientranti negli altri sistemi di pagamento di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare si osserva che non è oggetto del presente interpello la valutazione sulla circostanza che il software descritto in istanza garantisce la tracciabilità dei flussi di denaro che vi transitano, trattandosi di questioni tecniche che esulano dalle valutazioni esperibili in sede di interpello.
L’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) prevede che: “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241”.
L’articolo 1, comma 680, prevede che: ” La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.
Con riferimento alle norme sopra citate si forniscono preliminarmente i seguenti chiarimenti.
Il citato comma 679 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 19 per cento, degli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, all’effettuazione del pagamento mediante ” versamento bancario o postale” ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero ” altri sistemi di pagamento”.
L’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.
Atteso che il decreto di attuazione previsto dal citato d.lgs. n. 241 del 1997 non è mai stato emanato, si ritiene, in linea con quanto già precisato con la Risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che «altri mezzi di pagamento» siano quelli che « garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria».
In particolare vi è l’esigenza di tracciabilità del flusso finanziario dal soggetto che sostiene la spesa al soggetto beneficiario (attraverso una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili).
Tanto premesso, in relazione al caso in esame, si osserva che la procedura di gestione dei pagamenti descritta dall’istante non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, né può essere considerato come un altro sistema di pagamento che garantisca la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Ne consegue che i soggetti che dovessero utilizzare tale sistema di pagamento non potranno fruire della detrazione dall’imposta lorda, nella misura pari al 19 per cento, degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative che richiedono la tracciabilità dei pagamenti.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 27 novembre 2020, n. 365557 - Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 settembre 2020, n. 20478 - In tema di blocco della perequazione automatica delle pensioni ex art. 1, comma 19, l. n. 247/2007 per le pensioni di reversibilità, l'importo-base sul quale calcolare l'eventuale superamento…
- Compensazione - Utilizzo di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 - Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - Risposta n. 435 del 25 agosto 2022…
- Compensazione - Utilizzo di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 - Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - Risposta n. 394 del 25 luglio 2023…
- Compensazione – Utilizzo di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del decreto–legge n. 34 del 2020 – Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - Risposta n. 395 del 25 luglio 2023…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…