MINISTERO AFFARI ESTERI – Decreto ministeriale 03 marzo 2022
Disciplina attuativa dell’art. 27, comma 3, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo»
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:
a) finanziamento: finanziamento in qualsiasi forma previsto dall’art. 27, comma 3, lettere a) e b), della legge 11 agosto 2014, n. 125;
b) impresa richiedente: l’impresa che richiede il finanziamento previsto dall’art. 27, comma 3, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n. 125;
c) impresa beneficiaria: l’impresa destinataria del finanziamento previsto dall’art. 27, comma 3, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n. 125;
d) Paesi partner: i Paesi destinatari di interventi di cooperazione allo sviluppo ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125 e indicati nella lista dei Paesi in via di sviluppo beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo definita dall’OCSE – DAC.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, il presente decreto stabilisce:
a) la quota del fondo rotativo istituito dall’art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 che può essere impiegata annualmente per le finalità di cui all’art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014;
b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui all’art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014;
c) le condizioni in base alle quali sono concessi i finanziamenti.
Capo II
Determinazione delle risorse finanziarie
Art. 3
Determinazione della quota del fondo rotativo impiegabile per le finalità di cui all’articolo 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014
1. La quota di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), è pari alle disponibilità esistenti, come pro-tempore variate in conseguenza degli utilizzi e degli incassi imputati per effetto della gestione al già istituito «sottoconto per i finanziamenti ai sensi dell’art. 27, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125».
Capo III
Criteri per la selezione delle iniziative di cui all’articolo 27, comma 3, lettera a), della legge n. 125 del 2014
Art. 4
Requisiti soggettivi dell’impresa richiedente
1. Può richiedere il finanziamento l’impresa che, al momento della presentazione della domanda:
a) ha la sede legale nell’Unione europea ed è costituita secondo le forme previste dalla legge di uno Stato membro dell’Unione europea oppure ha la sede legale in un Paese partner ed è costituita in conformità alla legge del predetto Paese;
b) ha una sede, anche secondaria, in Italia;
c) possiede una comprovata esperienza nel settore di intervento.
Art. 5
Requisiti oggettivi dell’iniziativa
1. L’iniziativa da finanziare soddisfa i seguenti requisiti oggettivi:
a) se l’impresa richiedente ha sede legale nell’Unione europea, il finanziamento è finalizzato alla sottoscrizione di una quota non inferiore al 20% del capitale di rischio di società di nuova costituzione in Paesi partner oppure alla sottoscrizione di partecipazioni o aumenti di capitale di imprese in Paesi partner preesistenti;
b) se l’impresa richiedente ha sede legale in un Paese partner, il finanziamento ha ad oggetto la sottoscrizione di un aumento del capitale sociale non inferiore al 20% e non superiore al 50% del capitale sociale come risultante dall’ultimo bilancio approvato;
c) l’iniziativa non comporta delocalizzazione delle attività di ricerca, sviluppo, attività commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive;
d) il Paese partner, in cui è costituita l’impresa il cui capitale di rischio ottiene l’apporto del finanziamento di cui all’art. 27, comma 3, legge 11 agosto 2014, n. 125, offre adeguate garanzie a tutela degli investimenti stranieri;
e) l’impresa il cui capitale di rischio ottiene l’apporto del finanziamento di cui all’articolo 27, comma 3, legge 11 agosto 2014, n. 125 opera prevalentemente in uno o più Paesi partner;
f) l’iniziativa è tesa alla creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
g) l’impresa opera prevalentemente in uno o più dei settori individuati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all’art. 12 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
Art. 6
Criteri di selezione
1. I finanziamenti sono diretti a mobilitare risorse finanziarie aggiuntive attraverso partenariati pubblico-privati che promuovono uno sviluppo sostenibile e inclusivo nei Paesi partner, nel rispetto delle finalità della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale, privilegiando la creazione di valore aggiunto locale e di occupazione in conformità alle convenzioni internazionali sul lavoro.
2. Nella concessione dei finanziamenti le risorse disponibili sono assegnate di preferenza alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese».
3. I finanziamenti sono concessi, in via preferenziale, in relazione a imprese le cui attività sono prevalentemente localizzate in Paesi prioritari individuati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all’art. 12 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
Capo IV
Condizioni dei finanziamenti di cui all’articolo 27, comma 3, lettera a), della legge n. 125 del 2014
Art. 7
Condizioni finanziarie
1. Il finanziamento non supera il 70% della quota di capitale conferito dalla impresa richiedente e non può essere superiore a euro 10.000.000. Il finanziamento riguarda conferimenti in denaro o in natura. I conferimenti in natura hanno carattere tangibile e non superano il 20% del conferimento dell’impresa richiedente. Il conferimento in natura è oggetto di specifica analisi di congruità nell’ambito dell’istruttoria.
2. Il tasso di interesse del finanziamento non è inferiore al tasso adottato in applicazione della comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il finanziamento è rimborsato in un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a quindici anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per il capitale non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.
3. L’impresa beneficiaria che, prima della scadenza del prestito, disinveste quote di capitale di rischio oggetto del finanziamento, ne dà comunicazione senza indugio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e a Cassa depositi e prestiti S.p.a. e rimborsa una quota di finanziamento proporzionale al disinvestimento effettuato.
Se la partecipazione scende al di sotto del 20% del capitale complessivo dell’impresa il cui capitale di rischio ottiene l’apporto del finanziamento di cui all’art. 27, comma 3, legge 11 agosto 2014, n. 125, oppure, nel caso di finanziamento concesso ad imprese aventi sede legale nel territorio del Paese partner, se l’aumento di capitale scende al di sotto del 20% del capitale sociale, l’impresa beneficiaria rimborsa l’intero finanziamento residuo.
4. Se più imprese richiedono un finanziamento per partecipare ad una stessa impresa nel Paese partner, le richieste rispettano singolarmente e nel loro complesso i limiti di cui al comma 1.
5. Il prestito è erogato sulla base delle scadenze previste dal contratto di finanziamento a fronte di documentazione comprovante l’avvenuto conferimento nell’impresa mista da parte dell’impresa richiedente.
Art. 8
Motivi generali di esclusione e di revoca
1. Resta ferma l’applicazione dei motivi di esclusione e di revoca dei finanziamenti, previsti dall’ordinamento italiano, ivi inclusi quelli in materia di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, anche internazionale, e ai reati finanziari.
2. Il finanziamento è rifiutato o revocato, se l’impresa richiedente o beneficiaria ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali dovuti secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita.
3. Il finanziamento è rifiutato o revocato, se l’impresa richiedente o beneficiaria si trova in una delle seguenti situazioni:
a) è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza;
b) soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura per insolvenza;
c) ha riportato perdite per un ammontare superiore alla metà del capitale sociale nel corso degli ultimi trentasei mesi.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 9
Indicazioni operative
1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente del decreto nella Gazzetta Ufficiale, su proposta del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui all’art. 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125 stabilisce le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività previste dal presente decreto.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Cessa di applicarsi la delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo dell’11 giugno 2020, n. 5, ferma restando la sua applicazione alle iniziative approvate prima della data di cui al comma 1.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Decreto n. 163 del 25 settembre 2023 - Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della…
- MINISTERO DELLA SALUTE - Comunicato 05 gennaio 2021 - Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, adottata di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle…
- MINISTERO DELLA SALUTE - Comunicato 28 dicembre 2020 - Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 18 dicembre 2020, adottata di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, recante «Ulteriori…
- INPS - Messaggio 03 dicembre 2019, n. 4516 - Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza. Domande presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea. Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro…
- INPS - Circolare 11 aprile 2019, n. 52 - Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura facenti capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e personale…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…