MINISTERO AMBIENTE – Circolare 03 marzo 2020, n. 3
Chiarimenti circa l’obbligo d’iscrizione all’Albo delle comunità montane e le unioni di comuni di cui al Decreto Legislativo 267/2000
Sono pervenute richieste di chiarimento riguardanti la necessità dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per le comunità montane e le unioni di comuni che intendono svolgere in economia i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti all’interno del proprio territorio.
Al riguardo, il Comitato nazionale dell’Albo ha già avuto modo di chiarire che per i comuni che intendono svolgere in economia, con proprie risorse, le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo.
Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n.1034 del 15 marzo 2016, il quale ha ribadito come la mancata inclusione dei comuni nel novero degli enti che sono assoggettati a un regime abilitativo semplificato non sta certo a significare che agli stessi sia in radice precluso l’esercizio delle attività in esame, bensì – più semplicemente – che tali enti possano operare anche in assenza di iscrizione all’Albo. Il Collegio ha inoltre chiarito come l’interpretazione del Comitato dell’Albo nazionale gestori ambientali secondo cui i comuni non sono ricompresi fra i destinatari dell’obbligo di iscrizione all’Albo deve esser correttamente inteso nel senso che gli stessi possano esercitare le relative attività senza dover soggiacere a un adempimento formale come quello dell’iscrizione.
In questo quadro il Comitato nazionale ritiene che il regime di esenzione sia pertanto estendibile alle comunità montane e alle unioni di comuni in quanto enti locali finalizzati all’esercizio associato di funzioni e servizi, così come disciplinati al Titolo II del D.Lgs 267/2000, nella misura in cui a tali enti siano attribuite le medesime funzioni dei comuni in materia di gestione dei rifiuti urbani.