MINISTERO AMBIENTE – Circolare 04 dicembre 2017, n. 1235
Trasporto intermodale dei rifiuti
E’ stato richiesto di chiarire se, nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, la parte terminale del trasporto su strada possa essere effettuata da impresa diversa da quella che effettua la parte iniziale.
Al riguardo il Comitato nazionale, considerati gli indubbi benefici ambientali connessi al trasporto intermodale e tenuto conto della necessità di garantire controlli efficaci, ha ritenuto che, nel rispetto delle disposizioni che regolano il trasporto di cose, l’impresa che esegue la parte terminale del trasporto su strada possa essere impresa diversa da quella che esegue la parte iniziale, purché vengano rispettate le ulteriori seguenti condizioni:
a) le imprese di autotrasporto che intervengono all’interno dello stesso trasporto intermodale devono essere iscritte allAlbo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria d’iscrizione;
b) i codici EER relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto;
c) i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti di cui al DM 148/98, gestito con le modalità specificate al punto 1), lettera v), della circolare del Ministro dell’ambiente prot. n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998.
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