MINISTERO AMBIENTE – Circolare 08 gennaio 2018, n. 31
Regolarità del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC)
Con riferimento alla richiesta del Comitato nazionale in ordine alle interrogazioni effettuate attraverso il servizio Durc On Line che ricevono risposta con la dicitura “verifica in corso” l’INPS ha chiarito quanto segue.
“Il servizio, operativo dal 1° luglio 2015 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell’art. 4 del d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, consente di compiere l’interrogazione in modalità telematica indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare e di ottenere una risposta in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva.
Tuttavia, laddove il sistema, avendo evidenziato esposizioni debitorie per contributi e/o sanzioni civili, non sia in grado di restituire in automatico un esito positivo, viene trasmesso all’interessato l’invito a regolarizzare, come disposto dall’art. 4, comma 1, del DM 30 gennaio 2015, con l’indicazione analitica delle cause che hanno determinato la situazione di irregolarità.
In tal caso, l’interessato è tenuto a regolarizzare, provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito stesso.
Il sistema pertanto riporta l’informazione dell’apertura di una fase istruttoria con la dicitura verifica in corso
Resta fermo che l’intero procedimento di definizione del documento deve concludersi entro 30 giorni dalla prima richiesta di verifica della regolarità contributiva.”
Per quanto sopra, nei casi in cui, a seguito di interrogazione, il sistema, dopo trenta giorni dalla prima richiesta non riporti un esito positivo, le Sezioni regionali dovranno provvedere al diniego dell’iscrizione per la mancanza del requisito di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), del DM 120/2014, o, se trattasi di impresa iscritta, all’apertura del procedimento disciplinare di cancellazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera b), del medesimo Regolamento.