MINISTERO AMBIENTE – Decreto ministeriale 14 agosto 2020
Programma sperimentale buono mobilità – Anno 2020
Art. 1
Oggetto, finalità e dotazione finanziaria
1. Il presente decreto definisce le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del buono mobilità di cui al «Programma sperimentale buono mobilità», di seguito «Programma», istituito dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e successive modificazioni.
2. Il programma è finalizzato a ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti. A decorrere dal 4 maggio 2020 sino al 31 dicembre 2020, il programma incentiva forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane, a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Il programma è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7955 «Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità» dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 2
Gestione del programma
1. Il programma è gestito attraverso una applicazione web, accessibile, previa autenticazione, sia direttamente che dal sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che consente la registrazione dei beneficiari e l’accreditamento dei fornitori di servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture, e delle imprese ed esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Art. 3
Beneficiari del programma
1. Possono beneficiare del programma i residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, acquistano i beni o usufruiscono dei servizi di cui all’art. 4, comma 2. Il buono mobilità può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste ed è erogato nelle forme di cui ai successivi articoli 5 e 6.
Art. 4
Buono mobilità
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 13, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a ciascun beneficiario è riconosciuto un buono mobilità pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500.
2. Il buono mobilità può essere utilizzato per:
a) l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita;
b) l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
c) l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.
3. I buoni mobilità sono emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2020.
4. Il buono mobilità non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
Art. 5
Attribuzione e fruizione del buono mobilità
1. Al fine di ottenere il buono mobilità di cui all’art. 4, i beneficiari provvedono a registrarsi sull’applicazione web di cui all’art. 2 a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2020, data ultima anche ai fini dell’acquisto di beni o l’utilizzo di servizi di cui all’art. 4, comma 2.
2. L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID, gestito da AGID. A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l’attribuzione dell’identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014.
3. All’atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell’art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile sulla piattaforma in cui attesta e comunica i requisiti di cui all’art. 3.
4. In seguito al completamento della registrazione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso l’applicazione web, attribuisce al beneficiario il buono mobilità.
Il buono mobilità è disponibile nell’area riservata dell’applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e può essere utilizzato per l’acquisto di uno solo dei beni o per l’utilizzo di uno solo dei servizi di cui all’art. 4, comma 2, fermo restando quanto previsto all’art. 13, comma 2.
5. Ciascun buono mobilità può essere utilizzato presso i fornitori di beni e di servizi di mobilità inseriti nell’elenco di cui all’art. 7, comma 3 e comporta la riduzione sul prezzo di acquisto del bene o utilizzo del servizio.
6. I buoni mobilità devono essere utilizzati entro trenta giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento. In caso di annullamento del buono mobilità, il beneficiario può richiedere sull’applicazione web di cui all’art. 2 l’emissione di un buono sostitutivo, secondo le procedure del presente articolo.
Art. 6
Rimborso per l’acquisto
1. Per gli acquisti di beni o l’utilizzo di servizi di cui all’art. 4, comma 2, effettuati a partire dal 4 maggio 2020 e fino al giorno antecedente il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto è previsto il rimborso pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, fermo restando quanto previsto dall’art. 3.
2. Al fine di ottenere il rimborso di cui al comma precedente, i beneficiari devono presentare istanza registrandosi sull’applicazione web di cui all’art. 2. L’istanza di rimborso deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla operatività dell’applicazione web.
3. L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID, gestito da AGID. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l’attribuzione dell’identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014.
4. All’istanza di rimborso è allegata copia della fattura o della documentazione commerciale rilasciata ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e del decreto ministeriale 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2016, n. 303, attestante l’acquisto del bene o l’utilizzo del servizio di cui all’art. 4, comma 2.
5. Per ciascun bene acquistato o servizio utilizzato si provvede al rimborso mediante accredito del 60 per cento della spesa sostenuta e fino ad un massimo di euro 500 sul conto corrente, intestato al richiedente, le cui coordinate (IBAN) sono fornite al momento della presentazione dell’istanza di rimborso.
Art. 7
Accreditamento dei fornitori di beni e di servizi di mobilità
1. I soggetti che erogano servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture, le imprese e gli esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si accreditano sull’applicazione web di cui all’art. 2 a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. I soggetti indicati al comma 1 si autenticano all’applicazione web di cui all’art. 2, utilizzando le credenziali fornite dall’Agenzia delle entrate e indicano la partita I.V.A., il codice ATECO dell’attività svolta, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l’attività, la tipologia di servizi offerti e di beni venduti di cui all’art. 4, comma 2, e qualsiasi altra informazione necessaria a qualificarli come effettivi fornitori dei beni e dei servizi di cui al comma 1, nonché la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi della normativa sopra citata.
3. I soggetti accreditati sono inseriti in un apposito elenco consultabile dai beneficiari attraverso l’applicazione web.
4. L’avvenuto inserimento nell’elenco di cui al comma 3 implica l’obbligo, da parte dei fornitori di beni e dei servizi di mobilità, di accettazione dei buoni secondo le modalità stabilite dal presente decreto.
5. In caso di usi difformi del buono elettronico di spesa da quelli previsti dal presente decreto, il gestore della piattaforma procede, in via autonoma, alla cancellazione dall’elenco dei soggetti previsti dal presente articolo, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
6. Al fine di agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può stipulare appositi accordi, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonché con associazioni di categoria e soggetti ad esse assimilati.
7. Al fine di consentire l’utilizzo delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2, e la verifica, per il tramite di SOGEI, di eventuali ulteriori dati, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stipula appositi accordi di cooperazione informatica con l’Agenzia delle entrate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8
Liquidazione dell’importo maturato dai fornitori di beni e di servizi di mobilità
1. A seguito dell’accettazione del buono da parte dei fornitori di beni e di servizi di mobilità inseriti nell’elenco di cui all’art. 7, comma 3, è riconosciuto agli stessi un importo pari al buono validato. L’importo maturato è registrato nell’area riservata dedicata a ciascuno dei fornitori di beni e di servizi di mobilità presente nell’applicazione web di cui all’art. 2.
2. I fornitori di beni e di servizi di mobilità emettono uno o più documenti contabili redatti in conformità alle specifiche linee guida pubblicate e consultabili sull’applicazione web, di importo pari al valore dei buoni validati. A seguito dell’acquisizione dei dati dalla specifica area presente nell’applicazione web, nonché dei documenti contabili si provvede alla liquidazione dell’importo maturato dai fornitori di beni e di servizi di mobilità. Il saldo dell’importo maturato può essere richiesto entro e non oltre il 31 marzo 2021.
Art. 9
Soggetti attuatori
1. L’amministrazione responsabile per l’attuazione del presente decreto è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale delle società:
a) SOGEI – Società generale d’informatica S.p.a. per lo sviluppo e la gestione dell’applicazione web di cui all’art. 2, per le attività di controllo di cui all’art. 11 e di monitoraggio degli oneri derivanti dal programma di cui all’art. 13, comma 3;
b) CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. per la gestione delle attività di riscontro e liquidazione di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto.
2. Le attività necessarie ai fini del monitoraggio di cui all’art. 10 sono realizzate attraverso il ricorso alle società in house del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.
Le società in house provvedono anche alla verifica di congruità con le finalità del presente decreto dei codici ATECO e della tipologia di servizi offerti e di beni venduti di cui all’art. 7, comma 2.
3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale delle società di cui ai commi 1 e 2 nell’ambito delle risorse disponibili sul capitolo di cui all’art. 1, comma 3, del presente decreto, nel limite massimo del 2%.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, realizza, ogni altra iniziativa finalizzata a garantire la fruibilità semplificata del buono mobilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10
Monitoraggio
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua il monitoraggio del programma.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dei soggetti attuatori di cui all’art. 9, comma 2, i quali, tra l’altro, elaborano un rapporto dettagliato su ripartizione tipologica e territoriale degli incentivi erogati, su analisi socio-demografiche di fruizione degli incentivi e sui trend trasportistici in atto.
Art. 11
Controlli e sanzioni
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul corretto funzionamento del programma e interviene, anche su segnalazione da parte di SOGEI, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, per la disattivazione del buono mobilità o per la cancellazione dall’elenco di cui all’art. 7, comma 3, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. A tal fine il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può stipulare convenzioni non onerose con altre pubbliche amministrazioni aventi compiti ispettivi e di controllo.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione e all’utilizzo del buono mobilità istituito dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. SOGEI, CONSAP e gli enti in house di cui all’art. 9, comma 2, sono responsabili del trattamento dei dati personali cui il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, nonché gli obblighi e le responsabilità reciproche fra il titolare e i responsabili del trattamento.
Art. 13
Norme finanziarie
1. Il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all’art. 1, comma 3, del presente decreto.
2. La generazione dei buoni mobilità e l’erogazione dei buoni di spesa sono in ogni caso subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 1, anche tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 9, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal programma e trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e a CONSAP, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente dei buoni fruiti ai sensi dell’art. 5, dei rimborsi pervenuti ai sensi dell’art. 6 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso l’applicazione web di cui all’art. 2, non procede a ulteriori attribuzioni del beneficio di cui all’art. 4.
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