MINISTERO AMBIENTE – Deliberazione 25 giugno 2019, n. 3
Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, recante requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120
Delibera
Articolo 1
(Modifiche all’articolo 2 della deliberatone n. 6 del 30 maggio 2017)
All’articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Il soggetto in possesso dell’idoneità di cui al comma 2, può sostenere le verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione la cui validità è pari a 5 anni dal loro superamento. E’ consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli;
b) Il comma 3 è soppresso;
c) Al comma 4 dopo le parole “di cui al comma 2” sono aggiunte le seguenti: “e 2-bis”;
d) Al comma 4 è aggiunto il seguente “4-bis: Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell’idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l’idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione”.
Articolo 2
(Entrata in vigore)
La presente deliberazione entra in vigore il 19 luglio 2019.
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