MINISTERO ATTIVITA’ CULTURALI – Decreto ministeriale 22 dicembre 2020, n. 192
Modifiche al decreto 24 dicembre 2019, n. 177, concernente i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall’articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177
1. Al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, e dall’articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»;
b) all’articolo 2, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, e dall’articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»;
c) all’articolo 3, comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e nell’anno 2020.»;
d) all’articolo 5:
1) al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2019 e fino al 31 agosto 2021 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2020.»;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. I beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2020 possono utilizzare la Carta, oltre che per l’acquisto di quanto indicato al comma 2, per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.»;
e) all’articolo 6, comma 1, le parole: «da parte dei beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2019 ed entro e non oltre il 28 febbraio 2022 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2020,»;
f) all’articolo 7:
1) al comma 4, dopo le parole «legge 30 dicembre 2018, n. 145,», sono inserite le seguenti: «e dell’articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,»;
2) al comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con decreto del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono disciplinate la tipologia dei dati trattati con il «registro vendite», la finalità di tale trattamento e le relative garanzie, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.»;
g) all’articolo 10, comma 1, le parole «prevista dall’articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente regolamento»;
h) all’articolo 11, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente regolamento si provvede:
a) per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 980 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, come rideterminata dal comma 604 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in misura pari a 240 milioni di euro per l’anno 2019;
b) per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 357 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, in misura pari a 190 milioni di euro, e delle risorse, pari a 30 milioni di euro, iscritte nella missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale», capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
1-bis. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono impegnate entro il 31 dicembre 2019 e possono essere spese entro il 31 dicembre 2021 e quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma sono impegnate entro il 31 dicembre 2020 e possono essere spese entro il 31 dicembre 2022.».