MINISTERO ATTIVITA’ CULTURALI – Decreto ministeriale 24 dicembre 2019, n. 177

Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall’articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, di seguito «Carta», prevista dall’articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 2

Carta elettronica

1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all’importo di 500 euro.

2. La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.

3. L’applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall’articolo 5 e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta secondo le modalità stabilite dall’articolo 7.

4. L’applicazione prevede la generazione, nell’area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall’articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 3

Beneficiari della Carta

1. La Carta è concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nell’anno 2019.

2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale. A tal fine, gli interessati richiedono l’attribuzione della identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. Attraverso il medesimo sistema SPID, è acquisito l’indirizzo e-mail dei beneficiari, che l’amministrazione responsabile tratta secondo quanto previsto dall’articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione e all’utilizzo della Carta elettronica.

Art. 4

Soggetti responsabili per la realizzazione della Carta

1. L’amministrazione responsabile per l’attuazione del presente decreto è il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di seguito «MIBACT». A tal fine, il MIBACT si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell’Agenzia dell’Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI – Società generale d’informatica S.p.a. e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a..

Capo II

Funzionamento della carta

Art. 5

Attivazione della Carta

1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi dell’articolo 3, comma 2, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all’indirizzo https://www.18app.italia.it/. La registrazione è consentita fino al 31 agosto 2020.

2. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta, per un importo pari a 500 euro, per l’acquisto di:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

b) libri;

c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

d) musica registrata;

e) corsi di musica;

f) corsi di teatro;

g) corsi di lingua straniera;

h) prodotti dell’editoria audiovisiva.

Art. 6

Uso della Carta

1. La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, da parte dei beneficiari per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all’articolo 7.

2. La Carta è usata attraverso buoni di spesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato.

3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati.

4. L’accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 7 determina la riduzione, pari all’importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.

5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell’importo disponibile da parte del beneficiario.

Art. 7

Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali ed accettazione dei buoni

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all’indirizzo https://www.18app.italia.it/.

2. L’elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso, è curato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

3. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIBACT può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonché con associazioni di categoria.

4. Ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 31 agosto 2020, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l’utilizzo delle credenziali fornite dall’Agenzia delle entrate, prevede l’indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell’attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l’attività, della tipologia di beni e servizi, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell’articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l’accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.

5. L’avvenuta registrazione implica l’obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente decreto, nonché l’obbligo della tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatte nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con la Carta.

Art. 8

Fatturazione e liquidazione

1. A seguito dell’accettazione del buono di spesa al momento dell’acquisto secondo le modalità di cui all’articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell’elenco di cui all’articolo 7, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito è registrato nell’apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.

2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, redatta in conformità alle specifiche linee guida pubblicate consultabili sulla piattaforma dedicata, il soggetto ottiene l’accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall’apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 9

Controlli e sanzioni

1. Il MIBACT vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall’elenco di una struttura, di un’impresa o di un esercizio commerciale ammessi, nonché al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Nei casi di cui al primo periodo, il MIBACT può disporre in via cautelare, con provvedimento motivato, la sospensione dell’erogazione degli accrediti ovvero, in presenza di condotte più gravi o reiterate, la sospensione dall’elenco di cui all’articolo 7, comma 1.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. Il MIBACT assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione e all’utilizzo della Carta elettronica prevista dall’articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. SOGEI e CONSAP sono Responsabili del trattamento dei dati personali cui il MIBACT, in qualità di Titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il MIBACT provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, nonché gli obblighi e le responsabilità reciproche fra il Titolare e i Responsabili del trattamento.

Art. 11

Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto si provvede, per l’anno 2019 mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 980 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, come rideterminata dal comma 604 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in misura pari a 240 milioni di euro per l’anno 2019. Le risorse sono impegnate entro il 31 dicembre 2019 e possono essere spese entro il 31 dicembre 2021.

2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’uso della Carta e trasmette al MIBACT, al Ministero dell’economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle Carte attivate ai sensi dell’articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell’importo di cui all’articolo 5, comma 2, e dà tempestiva comunicazione alle Amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio di cui all’articolo 5, comma 2.

3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12

Disposizioni finali

1. La registrazione da parte di esercenti strutture, imprese e esercizi commerciali già effettuata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, sulla piattaforma https://www.18app.italia.it/ resta valida ai fini del presente decreto. La continuazione dell’attività di tali soggetti sulla citata piattaforma equivale ad accettazione delle condizioni e degli obblighi di cui al presente decreto.