MINISTERO BENI CULTURALI – Comunicato 27 settembre 2018
Crediti di imposta per il settore cinematografico e audiovisivo 2018
AVVISO SETTEMBRE 2018
Oggetto: D.M. 15 marzo 2018, recante «Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva, di cui all’articolo 15, della legge 14 novembre 2016, n. 220» (d’ora in avanti «D.M. tax credit produzione italiana») e D.M. 15 marzo 2018 recante «Disposizioni applicative dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20, della legge 14 novembre 2016, n. 220» (d’ora in avanti, «D.M. altri tax credit»), relativi ai crediti d’imposta del settore cinematografico e audiovisivo – chiarimenti
GENERALE
Proroga scadenza comunicazione piano di utilizzo
In relazione all’aggiornamento del piano di utilizzo del credito d’imposta previsto ai seguenti articoli:
«D.M. tax credit produzione italiana»
– Capo III Opere cinematografiche
art. 13, comma 3 Richiesta preventiva
– Capo IV Opere televisive e opere web
art. 18, comma 3 Richiesta preventiva
«D.M. altri tax credit»
– Capo II Distribuzione cinematografica e audiovisiva
art. 6, comma 3 Procedimento per il riconoscimento del credito d’imposta
– Capo III Sale cinematografiche
art. 11, comma 3 Richiesta preventiva
– Capo V Attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo art. 23, comma 3 Richiesta definitiva
si informa che, considerato che per le richieste di credito d’imposta ancora in fase istruttoria non è possibile aggiornare il suddetto piano di utilizzo entro la data del 30 settembre prevista agli articoli citati, tale scadenza è rinviata a una data successiva che sarà comunicata con nuovo avviso. In ogni caso, il nuovo termine sarà congruo rispetto all’adempimento e terrà conto dello stato di avanzamento delle istruttorie in corso.
TAX CREDIT PRODUZIONE ITALIANA
Credito d’imposta a copertura del piano finanziario
Si specifica che il credito d’imposta per il settore cinematografico e audiovisivo, introdotto dall’art. 1 comma 327 della legge 244/2007 e confermato ed esteso nella sua applicazione dalla legge 220/2016, si configura come incentivo pubblico alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive e, come tale, risulta assoggettato alla disciplina degli aiuti di stato.
Tale incentivo, per sua definizione, matura solo ed esclusivamente con la realizzazione e il sostenimento dei costi per la produzione di una determinata opera, alla quale non può che esserne indissolubilmente legato, anche in relazione alla sua natura di aiuto di stato. Il credito d’imposta rappresenta, quindi, una riduzione del costo di produzione dell’opera stessa e dal punto di vista economico, pertanto, deve essere necessariamente e totalmente indicato a copertura dei costi di produzione dell’opera oggetto della richiesta di beneficio.
Dal punto di vista finanziario, ovviamente, l’utilizzo effettivo del credito d’imposta è una scelta discrezionale dell’azienda, sottoposta ai soli limiti temporali previsti nel D.M. che regola i crediti d’imposta.
Produzione associata – requisiti patrimoniali
In caso di produzione associata, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di credito d’imposta produzione, ciascun produttore associato deve possedere i requisiti previsti all’articolo 2, comma 2 del «D.M. tax credit produzione italiana».
Opere in coproduzione internazionale o in produzione internazionale o in compartecipazione internazionale – spese eleggibili
Come disciplinato dall’art. 3 commi 3 e 4 del «D.M. tax credit produzione italiana», i meri rimborsi tra produttori associati o tra produttori appaltanti e produttori esecutivi non assumono rilevanza ai fini delle spese eleggibili al credito d’imposta in quanto la stessa spesa non può generare un doppio beneficio. Al riguardo, in ambito di opere in coproduzione internazionale o in produzione internazionale o in compartecipazione internazionale, si chiarisce che i costi afferenti alla quota di partecipazione dell’impresa italiana all’opera, sostenuti dal coproduttore estero per conto del produttore italiano e rimborsati da quest’ultimo al coproduttore estero (cosiddetto “saldo valutario”), non rientrano nella previsione precedente in quanto il coproduttore estero non ha accesso al credito d’imposta. Pertanto, tali costi sono spese eleggibili al credito d’imposta e devono essere debitamente ripartiti nelle singole voci di spesa del piano dei costi.
Quietanza di pagamento del compenso degli autori del soggetto e della sceneggiatura
Il «D.M. tax credit produzione italiana» prevede all’art. 11, comma 1, lettera d), all’art. 13, comma 1, lettera b) e all’art.19, comma 3, lettera b) che, alle richieste di credito d’imposta, sia allegata la quietanza di pagamento del compenso agli autori del soggetto e della sceneggiatura. A tal riguardo, si chiarisce che la presentazione di un bonifico bancario contente l’indicazione del C.r.o. (Codice di riferimento operazione) in cui sia indicata in maniera chiara e inequivocabile la causale del compenso relativo al contratto per la prestazione relativa all’opera oggetto di beneficio, assolve l’adempimento della presentazione della quietanza di pagamento del compenso degli autori del soggetto e della sceneggiatura
Ai fini del «D.M. tax credit produzione italiana», si precisa, inoltre, che la quietanza di pagamento del compenso agli autori del soggetto e della sceneggiatura ovvero il bonifico bancario di cui al periodo precedente, deve essere conforme alle tempistiche pattuite nel contratto tra le parti.
TAX CREDIT ESTERNO
Maturazione proventi
Ai sensi dell’art. 26, comma 3, lettera d), del «D.M. altri tax credit», per la restituzione dell’apporto nonché del riconoscimento degli utili all’investitore esterno, il produttore deve utilizzare esclusivamente proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera, di pertinenza del produttore stesso, non inseriti nel piano finanziario a copertura del costo complessivo di produzione e maturati, a prescindere dal momento dell’incasso, dopo l’ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico; inoltre, ai fini della restituzione dell’apporto nonché del riconoscimento degli utili, il produttore può utilizzare i proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera in Paesi diversi dall’Italia, non inseriti nel piano finanziario, maturati non prima di trenta giorni successivi alla data di stipula del contratto di associazione in partecipazione. In tali fattispecie, i proventi si intendono maturati al momento della stipula dell’accordo da cui deriva il diritto al provento da parte del produttore.
TAX CREDIT ATTRAZIONE INVESTIMENTI ESTERI
Produzioni esecutive opere straniere – inammissibilità del subappalto
Ai fini del Capo V del «D.M. altri tax credit» che disciplina il credito dedicato all’attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, si chiarisce che la produzione estera che commissiona la realizzazione dell’opera al produttore esecutivo italiano deve possedere la titolarità dei diritti di proprietà dell’opera.
TAX CREDIT DISTRIBUZIONE
Produttore indipendente che si autodistribuisce
Il Capo II del «D.M. altri tax credit» disciplina il credito d’imposta alla distribuzione, stabilendo aliquote differenziate in relazione alla tipologia di soggetto distributore e alla data di prima uscita in sala cinematografica dell’opera, come specificato nella Tabella 2 allegata al citato decreto.
Ai fini dell’accesso all’aliquota di credito d’imposta destinata al produttore indipendente che distribuisce il proprio film, si precisa che per “produttore indipendente che distribuisce il proprio film” si intende, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a) del citato D.M., il produttore indipendente che svolga l’attività di produzione cinematografica in modo prevalente e non sia controllato, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, da una società di distribuzione cinematografica e che abbia gli ulteriori requisiti previsti al medesimo art. 5, comma 3, lettera b). Il requisito della prevalenza, di cui al comma 3, lettera a) è rispettato nel caso in cui il produttore indipendente abbia realizzato, nel triennio precedente, la maggior parte del proprio fatturato da attività connesse alla produzione cinematografica.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- DECRETO-LEGGE 28 giugno 2019, n. 59 - Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo…
- MINISTERO BENI CULTURALI - Decreto ministeriale 28 gennaio 2020 - Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
- MINISTERO BENI CULTURALI - Decreto ministeriale 10 agosto 2019, n. 112 - Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica…
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicato 27 novembre 2021 - PMI creative, istituito fondo da 40 milioni - Promuove nuova imprenditorialità nei settori della cultura e dell’arte, della musica e dell’audiovisivo
- Corte di Cassazione. sezione penale, sentenza n. 46188 depositata il 16 novembre 2023 - Non è configurabile la violazione della disciplina di cui agli artt. 4 e 38 legge n. 300 del 1970 - tuttora penalmente sanzionata in forza dell'art. 171 d.lgs. n.…
- MINISTERO BENI CULTURALI - Comunicato 30 settembre 2019 - Tax credit librerie: comunicazione proroga termini per la presentazione delle istanze per il riconoscimento del credito di imposta
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…